Ordinanza n. 1945/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Palermo che ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia esecutiva. Dal testo emerge che il diniego richiama un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 7 ottobre 2024 nell'ambito di un procedimento penale a carico del ricorrente. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione conclusiva del fumus boni iuris o del periculum in mora.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso né l'istanza cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, l'ordinanza coercitiva di custodia cautelare in carcere richiamata nel provvedimento impugnato, l'eventuale ordinanza di revoca o modifica della misura cautelare e documentati chiarimenti sugli sviluppi del procedimento penale. Ha posto tali incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, da eseguire tramite PAT entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza. La trattazione dell'istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 25 settembre 2026. Non risulta una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti privati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dipende anche dal contenuto e dagli sviluppi di un procedimento penale richiamato dall'amministrazione, il giudice può disporre l'acquisizione dell'ordinanza cautelare, degli eventuali provvedimenti di revoca o modifica e di chiarimenti documentati sul procedimento, prima di decidere sulla domanda cautelare.
- Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti dalle parti onerate nelle forme del processo amministrativo telematico e nel termine perentorio stabilito dall'ordinanza.
- Il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare, disposto per completare l'istruttoria, non comporta né l'accoglimento né il rigetto della domanda cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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