Sentenza n. 12342/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del “provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti” a firma del direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto – Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali - Divisione 6 reg. decr. 1372 dell’11 ottobre 2024 e della relativa nota di trasmissione in pari data prot. 15165, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, adottato in relazione a una precedente sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato il provvedimento interdittivo adottato dal Ministero l'11 ottobre 2024 ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, conseguente a un provvedimento di sospensione adottato dall'A.T.S. Insubria il 12 giugno 2024 e revocato il 25 giugno 2024 con efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutta la durata della stessa. Il primo motivo deduceva la nullità dell'atto per mancanza di elementi essenziali, poiché il decreto indicava erroneamente quale autore del provvedimento presupposto l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia-Lodi anziché l'A.T.S. Insubria. Il secondo e il quinto motivo contestavano la tardiva adozione dell'interdizione, intervenuta quasi quattro mesi dopo l'accertamento ispettivo e oltre il termine previsto dalla circolare ministeriale, nonché la violazione dell'art. 1 e dell'art. 2 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost. Il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, violazione del principio di leale collaborazione e dell'art. 97 Cost., anche per la mancata giustificazione del ritardo. Il quarto motivo deduceva violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che, essendo la sospensione ormai cessata e avendo l'impresa adottato le misure prescritte e versato l'oblazione, non sarebbe stato ragionevole adottare successivamente l'interdizione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità del decreto, qualificando l'erronea indicazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro come mero errore materiale immediatamente percepibile dal contesto dell'atto e riconoscibile dalla stessa impresa, poiché il decreto riportava correttamente le date della sospensione e della revoca e delimitava l'interdizione al periodo dal 12 al 25 giugno 2024. L'errore è stato ritenuto emendabile mediante rettifica, senza incidere sugli elementi essenziali dell'atto. Il Collegio ha poi escluso che il ritardo nell'adozione del decreto ne determinasse l'illegittimità: l'interdizione prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 ha natura dovuta, vincolata e meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge; il termine richiamato dalla circolare ministeriale non è perentorio ed è riferito all'istruttoria delle strutture territoriali. Il decreto può quindi essere adottato anche dopo la cessazione dell'efficacia della sospensione, purché l'interdizione sia temporalmente circoscritta al periodo in cui la sospensione ha prodotto effetti. La successiva adozione non trasforma la misura in una sanzione autonoma, ma cristallizza giuridicamente una condizione già verificatasi. L'adempimento delle prescrizioni e il pagamento dell'oblazione non eliminano retroattivamente l'efficacia della sospensione, la cui cessazione deve essere dichiarata dall'autorità competente con un provvedimento espresso. Il Ministero ha pertanto legittimamente limitato l'effetto interdittivo al periodo dal 12 al 25 giugno 2024. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti
Il divieto di contrattare è una conseguenza direttamente stabilita dalla legge della sospensione; il provvedimento ministeriale che lo formalizza ha natura dovuta, vincolata e meramente ricognitiva e deve essere limitato al periodo di effettiva efficacia della sospensione.
art. 1 l. n. 241/1990
La dedotta violazione dei termini e dei principi di buon andamento non incide sulla legittimità dell'interdizione, trattandosi di misura ricognitiva di un divieto legale e non di un provvedimento costitutivo discrezionale.
art. 2 l. n. 241/1990
Il termine di conclusione del procedimento non è stato ritenuto perentorio nella fattispecie e il suo superamento non determina l'illegittimità dell'interdizione, purché questa sia riferita al solo periodo di sospensione effettiva.
art. 3 l. n. 241/1990
Non è necessaria una motivazione rafforzata sul ritardo nell'adozione quando l'atto ha funzione meramente ricognitiva di una conseguenza predeterminata dalla legge.
art. 6 l. n. 241/1990
Le censure relative al difetto di istruttoria e alla mancata giustificazione del ritardo sono infondate in presenza di presupposti vincolati e correttamente individuati quanto a date ed effetti.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento non è stato ritenuto violato dal ritardo nell'adozione dell'atto, poiché il decreto ricognitivo poteva essere adottato anche successivamente alla cessazione della sospensione.
circolare MIT n. 1733 del 3 novembre 2006
Il termine previsto dalla circolare per l'istruttoria propedeutica delle strutture territoriali non è perentorio; l'uso dell'espressione normalmente esclude la natura vincolante del termine.
Massime di principio
- Il provvedimento ministeriale che formalizza il divieto di contrattare previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, quale conseguenza di una sospensione dell'attività per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha natura dovuta, vincolata e meramente ricognitiva del divieto direttamente stabilito dalla legge.
- L'interdizione a contrarre può essere adottata anche dopo la cessazione dell'efficacia della sospensione, purché i suoi effetti siano espressamente e rigorosamente limitati al periodo nel quale la sospensione ha avuto efficacia.
- Il superamento del termine previsto da una circolare ministeriale per l'istruttoria propedeutica all'adozione dell'interdizione non determina l'illegittimità dell'atto quando il termine non abbia natura perentoria; l'adozione tardiva non richiede, in tale ipotesi, una motivazione rafforzata sul ritardo.
- L'adempimento delle prescrizioni impartite e il pagamento dell'oblazione non eliminano retroattivamente l'efficacia del provvedimento di sospensione; la cessazione dei suoi effetti deve risultare da un espresso provvedimento dell'autorità competente.
- L'erronea indicazione dell'autorità che ha adottato il provvedimento presupposto non determina nullità quando l'errore sia immediatamente percepibile dal contesto dell'atto, non renda incerta la volontà amministrativa e non impedisca al destinatario di individuare il presupposto effettivo e il periodo di efficacia della misura.
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