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Sentenza

Sentenza n. 10159/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M2 “MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO” II fascia di cui al Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca emesso a norma dell'art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. Del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. - dello stesso verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione; - ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente, del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013, nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre.

Giustizia amministrativa202505310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/M2 Medicina legale e del lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a abilitazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato il giudizio negativo della Commissione nell'ambito della procedura di abilitazione scientifica nazionale, deducendo difetto e contraddittorietà della motivazione, genericità e stereotipia dei giudizi individuali e collegiale, nonché illogicità e contraddittorietà rispetto ai titoli, alle pubblicazioni e alle valutazioni positive espresse su vari profili della produzione scientifica e dell'esperienza professionale. In particolare, ha sostenuto che i giudizi non consentissero di comprendere l'iter logico seguito dalla Commissione, non individuassero le caratteristiche specifiche delle pubblicazioni quanto a originalità, rigore metodologico, apporto individuale e rilevanza, e si limitassero a ripetere formule generiche quali "discreta", "modesta" o "limitata". Ha inoltre censurato l'apparente mancanza di una reale valutazione collegiale. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ritenendo che mirasse a sostituire le valutazioni soggettive della candidata a quelle della Commissione, espressione di discrezionalità tecnica, e ha chiesto comunque il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, rilevando che le censure riguardavano il difetto e la contraddittorietà della motivazione, profili sui quali è ammesso il sindacato giurisdizionale anche in presenza di discrezionalità tecnica. Nel merito, ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti. La disciplina dell'abilitazione richiede un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sulle pubblicazioni e sui titoli, e impone che il giudizio negativo descriva ed esamini sinteticamente le pubblicazioni e individui chiaramente le ragioni dell'esito. Nel caso concreto, i giudizi individuali e quello collegiale indicavano le pubblicazioni soltanto per tipologia, macro-tematica e numero complessivo, utilizzando aggettivazioni generiche e autoreferenziali senza riferimenti all'oggetto specifico delle ricerche, agli approcci metodologici o alle caratteristiche intrinseche dei prodotti. Anche la valutazione della continuità e intensità della ricerca era priva di spiegazione, non essendo chiarito in base a quali parametri la produzione fosse ritenuta "modesta" o "limitata". La ripetizione di formule analoghe tra i commissari non dimostrava un esame analitico e non consentiva il controllo di legittimità. Il giudice ha quindi annullato il giudizio di non abilitazione e ordinato all'Amministrazione di procedere, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, a una nuova valutazione da parte di una diversa commissione, con esame analitico dei titoli e giudizi adeguatamente riscontrabili alla luce delle caratteristiche e della collocazione temporale delle pubblicazioni. Il Ministero dell'Università e della Ricerca è stato condannato al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 16 l. 240/2010

    Costituisce la base legislativa della procedura di abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

  • d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222

    Disciplina regolamentare richiamata per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

  • d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95

    Modifica la disciplina regolamentare del conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

  • art. 3 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Nelle procedure di abilitazione [...] la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.

    Impone alla Commissione un giudizio motivato sulla qualificazione scientifica, fondato sui titoli e sulle pubblicazioni e rispettoso dei criteri di valutazione previsti.

  • art. 4 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni, tra cui coerenza, apporto individuale, qualità, collocazione editoriale, numero e continuità e rilevanza nel settore.

  • art. 6 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Subordina il conferimento dell'abilitazione al concorso delle condizioni relative ai titoli, all'impatto della produzione scientifica e alla qualità elevata delle pubblicazioni, secondo la procedura dei giudizi individuali e collegiale.

  • art. 7 d.m. 7 giugno 2016, n. 120

    Rileva ai fini delle pubblicazioni presentate e della loro valutazione nella procedura di abilitazione.

  • d.m. 8 agosto 2018, n. 589

    Determina i valori soglia degli indicatori utilizzati per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica.

Massime di principio

  • Nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale, il giudizio negativo della Commissione deve essere specificamente motivato mediante una sintetica descrizione e un esame effettivo delle pubblicazioni, con l'indicazione delle ragioni concrete che impediscono di riconoscere la maturità scientifica richiesta.
  • La discrezionalità tecnica della Commissione non esclude il sindacato del giudice amministrativo sui profili di difetto, genericità, contraddittorietà e illogicità della motivazione; non sono invece sindacabili nel merito le valutazioni scientifiche che restino nell'ambito dell'opinabilità.
  • Non è sufficiente ripetere il parametro normativo o utilizzare aggettivazioni generiche e stereotipate, quali "modesta", "limitata" o "discreta", senza collegarle all'oggetto, al contenuto, all'originalità e al rigore metodologico delle singole pubblicazioni.
  • La valutazione della continuità e dell'intensità della produzione scientifica deve indicare, almeno sinteticamente, i parametri applicati e le ragioni per cui la produzione è ritenuta insufficiente; in mancanza, il giudizio non consente il controllo di legittimità.
  • In caso di annullamento del giudizio di non abilitazione per carenza motivazionale, l'Amministrazione deve procedere a una nuova valutazione mediante diversa commissione, assicurando un esame analitico e giudizi verificabili in rapporto alle caratteristiche delle pubblicazioni e alla loro collocazione temporale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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