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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1949

Regolamento (UE) 2024/1949 della Commissione, dell'8 luglio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese

Normativa europea32024R1949

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la chiusura della pesca dell’occhialone per il Portogallo nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9, poiché il contingente 2024 risulta esaurito. Dal 19 giugno 2024 sono vietate le attività di pesca dirette a tale stock da parte dei pescherecci interessati, con salvezza delle operazioni relative a catture effettuate prima di tale data. Le catture accessorie restano comunque soggette agli obblighi di registrazione, sbarco e imputazione ai contingenti previsti dalla normativa sulla politica comune della pesca.

Chiusura della pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo che effettuano attività di pesca dello stock di occhialone (SBR/09-) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9. L’ambito è limitato al contingente assegnato al Portogallo per il 2024 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 19 giugno 2024. Restano disciplinate le catture effettuate prima di tale data, mentre le catture non intenzionali sono soggette alle regole di sbarco e imputazione ai contingenti previste dall’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura della pesca dell’occhialone per il Portogallo nella zona 9

Il regolamento della Commissione dell’8 luglio 2024 stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo. Il provvedimento si fonda sul controllo dei contingenti e prende atto, sulla base delle informazioni pervenute alla Commissione, dell’esaurimento del contingente 2024 assegnato al Portogallo.

Contesto normativo

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base per la chiusura delle attività di pesca quando il contingente risulta esaurito. È inoltre richiamato il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2024, nonché il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca per la disciplina delle catture non intenzionali.

Ambito di applicazione

La misura riguarda esclusivamente lo stock di occhialone identificato in allegato come SBR/09- e si applica al Portogallo. Il perimetro geografico è costituito dalle acque dell’Unione e dalle acque internazionali della zona 9. La data di chiusura riportata nell’allegato è il 19 giugno 2024, da cui decorrono i divieti previsti dal regolamento.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 dispone che il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Portogallo per tale stock deve intendersi esaurito dalla data indicata nell’allegato. La conseguenza giuridica è l’impossibilità di proseguire le attività di cattura diretta oltre tale data.

Divieti operativi

L’articolo 2, paragrafo 1, vieta ai pescherecci portoghesi interessati le attività di pesca dello stock. Il divieto è espresso in modo ampio e comprende:

  • la ricerca del pesce;
  • la cala degli attrezzi;
  • la posa degli attrezzi;
  • il salpamento degli attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Regime delle catture pregresse e delle catture accessorie

L’articolo 2, paragrafo 2, precisa che restano autorizzate le operazioni di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca già prelevati prima della data di chiusura. Il paragrafo 3 disciplina invece le catture non intenzionali: esse devono essere salpate, tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per gli atti della Commissione di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2024

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Portogallo per lo stock di occhialone nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 9 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè il 19 giugno 2024.

Divieto di pesca e attività connesse

Per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo è vietata, dalla data di chiusura, la pesca dello stock interessato. Il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura dello stock.

Operazioni consentite per catture pregresse

Restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco dei pesci e dei prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura.

Catture non intenzionali

Le catture accessorie dello stock effettuate dai pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescagestione dei contingenticontrolli e conservazione delle risorse ittichepolitica comune della pesca

Testo integrale

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