Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2023 del 17/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, quali coeredi della proprietaria di un terreno oggetto di procedura espropriativa per la realizzazione di un ospedale, avevano chiesto la rideterminazione giudiziale dell’indennità di esproprio e dell’indennità di occupazione, contestando la stima amministrativa perché, a loro dire, il fondo doveva essere considerato edificabile e non agricolo. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il vincolo preordinato all’esproprio fosse sorto solo con la delibera del 2005, intervenuta quando il regolamento urbanistico classificava l’area come a prevalente uso agricolo, e aveva quindi liquidato l’indennità sulla base del valore agricolo del terreno. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme procedimentali urbanistiche e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la destinazione edificatoria derivasse da una precedente disciplina regionale e che la delibera del 2003 avesse già inciso sul bene; 2) violazione dell’art. 5-bis L. 359/1992, assumendo che il vincolo espropriativo fosse sorto nel 2003 e che dovesse applicarsi la disciplina previgente; 3) violazione del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 34 d.lgs. 267/2000, ribadendo che la delibera del 2003 avesse di per sé apposto il vincolo e lamentando la mancata applicazione delle garanzie partecipative; 4) violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione, sostenendo che il Comune avesse approvato nel 2004 una classificazione agricola artificiosa e strumentale; 5) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo che la Corte d’appello avesse correttamente individuato nella delibera consiliare del 2005 l’atto di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, poiché la delibera del 2003 era stata solo adottata ma non approvata secondo la disciplina urbanistica regionale invocata dagli stessi ricorrenti, e inoltre aveva contenuto autonomo rispetto alla successiva delibera del 2005. Da ciò è derivato che le censure fondate sull’assunto opposto erano infondate o inammissibili: la tesi della edificabilità del fondo al momento rilevante non reggeva; la disciplina dell’art. 5-bis L. 359/1992 era inconferente; la doglianza sul principio di correttezza era nuova, perché non trattata nei gradi di merito; la censura sulle spese non era sindacabile nel merito se non nei limiti della violazione del principio di non porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 40 L.R. Toscana 26 gennaio 1995, n. 5
applicabile ratione temporis
richiede l’approvazione dello strumento urbanistico per l’efficacia dell’atto rilevante ai fini dell’apposizione del vincolo; la sola adozione non basta.
L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 8 e ss.
richiamata dai ricorrenti come disciplina urbanistica generale, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto.
art. 5-bis, comma 3, L. 8 agosto 1992, n. 359
applicabile ratione temporis
inconferente perché presupponeva un diverso momento di apposizione del vincolo, non verificatosi nel caso di specie.
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, artt. 8, 9, 10, 11
le doglianze fondate su tali norme sono state ritenute non decisive o inammissibili, perché basate sull’erroneo presupposto che il vincolo fosse sorto nel 2003.
art. 34 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dai ricorrenti in relazione all’accordo di programma, ma senza incidere sulla conclusione sul momento di imposizione del vincolo.
art. 97 Cost.
richiamato come parametro dei doveri di correttezza/leale collaborazione della pubblica amministrazione, ma la censura è stata giudicata nuova.
art. 120 Cost.
richiamato insieme all’art. 97 Cost. per il medesimo profilo di correttezza amministrativa, ma la doglianza è stata dichiarata nuova.
art. 91 c.p.c.
il sindacato di legittimità sulle spese è limitato; il giudice di merito può compensarle nei limiti consentiti, senza che la Cassazione rivaluti l’opportunità della compensazione.
Massime di principio
- In materia di indennità di esproprio, il momento decisivo per stabilire la destinazione urbanistica del bene è quello dell’effettiva e valida apposizione del vincolo preordinato all’esproprio; un atto meramente adottato ma non approvato secondo la disciplina urbanistica applicabile non è sufficiente a produrre tale effetto.
- Le censure che presuppongono un diverso momento di insorgenza del vincolo espropriativo sono infondate o inconferenti se l’accertamento di merito ha correttamente collocato il vincolo in un atto successivo, autonomo e validamente efficace.
- La sola adozione di una variante urbanistica o di una delibera finalizzata alla localizzazione dell’opera pubblica non basta, se la disciplina richiede un’ulteriore approvazione per l’efficacia del vincolo.
- In cassazione è inammissibile la questione nuova che non risulti dedotta e trattata nel giudizio di merito, anche se prospettata come violazione di principi costituzionali o di correttezza amministrativa.
- La censura sulla liquidazione delle spese non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dell’opportunità della compensazione, salvo il controllo sul rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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