Sentenza n. 3068/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2100/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2100/2025, recante il riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 2100/2025, notificata al Ministero il 18 marzo 2025 e non impugnata, aveva condannato l’Amministrazione a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Nonostante il passaggio in giudicato, attestato dalla certificazione della cancelleria del 13 febbraio 2026, il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il mancato passaggio in giudicato per mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, oltre il quale spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il TAR ha precisato anche le modalità e i termini di deposito della parcella e degli atti tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata dal giudice dell’ottemperanza; nel caso concreto è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere all’esecuzione coattiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle spese, incluso l’utilizzo del mezzo proprio, del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Rileva per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce il termine, previsto a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
- In presenza di un’inottemperanza accertata, il giudice ordina all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il comando contenuto nel titolo, assegnando un termine e potendo nominare, per l’ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L’incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
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