Sentenza n. 247/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: - della nota dirigenziale prot. n. 11840 del 28 gennaio 2026 con la quale il Comune di L’Aquila - Settore Ricostruzione Post-Sisma ha rigettato l’istanza presentata da parte dei ricorrenti per l’esercizio dell’autotutela sul provvedimento prot. n. 145812 del 16.12.2025 ad oggetto “revoca del contributo ai sensi dell’art. 2 e 4 della L. 241/90 e s.m.i e Ingiunzione di Pagamento ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 639/1910. Pratica: AQ-BCE-60258 - Richiedente: PACIONE Maria Serena” per la complessiva somma di Euro 4.039.846,27; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso detto provvedimento di revoca del contributo e contestuale ingiunzione di pagamento “quali proprietari consorziati, con la funzione di avviso procedimentale in ordine al recupero a loro carico, in solido con quello già avviato contro la prefata sig.ra Pacione, delle somme indebitamente utilizzate, nonché di messa in mora in ordine alla suddetta restituzione” nonché della ivi indicata comunicazione di avvio del relativo procedimento di cui alla nota prot. n. 129928 del 12.11.2025 siccome indirizzata alla sola “Sig.ra Pacione Maria Serena, quale Presidente del Consorzio Garibaldi 67”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autotutela relativo alla revoca del contributo per la ricostruzione post-sisma e contestuale ingiunzione di pagamento, nonché il provvedimento di revoca del contributo e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari comprese in un aggregato edilizio danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 e riuniti nel Consorzio Garibaldi 67, hanno impugnato il diniego con cui il Comune di L'Aquila ha rifiutato di ritirare in autotutela il provvedimento di revoca del contributo concesso per la ricostruzione, pari complessivamente a Euro 3.615.395,34, con contestuale ingiunzione di pagamento per Euro 4.039.846,27. La revoca era motivata da irregolarità concernenti l'impresa esecutrice dei lavori, ritenuta priva dell'attestazione SOA obbligatoria e della qualificazione necessaria per operare su immobili vincolati. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 ss. della l. 241/1990, il difetto e la contraddittorietà della motivazione, il travisamento dei presupposti, la disparità di trattamento, la violazione dell'art. 21-octies l. 241/1990, la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990, delle disposizioni speciali sulla ricostruzione post-sisma e dei principi di affidamento, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. È stata inoltre dedotta la carenza di potere del Comune nell'utilizzo della procedura ingiuntiva prevista dall'art. 2 del r.d. 639/1910 e dall'art. 1, comma 792, della l. 160/2019. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha prospettato d'ufficio il difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, individuando nel Giudice Ordinario l'autorità munita di giurisdizione e precisando che la causa può essere riassunta nei termini di legge. Il Collegio ha ritenuto che la revoca non fosse espressione di un potere discrezionale di autotutela fondato su una nuova ponderazione dell'interesse pubblico o sull'opportunità di rimuovere il contributo, bensì riguardasse la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e l'osservanza degli obblighi connessi all'erogazione, in particolare quelli relativi alla scelta dell'impresa esecutrice. Nella fase successiva all'attribuzione del beneficio, la controversia sulla conservazione o restituzione delle somme incide su una posizione di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione ordinaria. La stessa conclusione vale per l'impugnazione del diniego di autotutela, poiché la giurisdizione non può mutare in ragione della diversa formulazione dell'atto impugnato quando la domanda sostanziale riguarda la revoca del contributo. Il TAR ha inoltre rilevato che i contributi post-sisma sono attribuiti sulla base di requisiti predeterminati dalla legge, senza valutazione discrezionale dell'amministrazione circa l'an, il quid o il quomodo dell'erogazione; pertanto, anche le controversie sulla ripetizione del contributo per carenza dei presupposti o violazione degli obblighi rientrano nella giurisdizione ordinaria. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
previo avvio alle parti ex artt. 73, comma 3, e 60 cpa della sussistenza di un profilo di difetto di giurisdizione
Il Collegio ha previamente sottoposto alle parti il rilievo d'ufficio relativo al difetto di giurisdizione.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione al difetto e alla contraddittorietà della motivazione; la sentenza non esamina il merito della censura per difetto di giurisdizione.
art. 7 e ss. l. 241/1990
È stato invocato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione procedimentale; la sentenza non esamina il merito per difetto di giurisdizione.
art. 21-octies l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Il Comune lo aveva richiamato nel diniego di autotutela; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione sostanziale, ritenendo la controversia devoluta al Giudice Ordinario.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per contestare la revoca; la questione sostanziale non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'autotutela; il TAR ha qualificato la controversia come relativa all'esecuzione del rapporto di finanziamento, senza esaminare il merito della censura.
art. 2 r.d. 639/1910
Richiamato per contestare l'utilizzo della procedura ingiuntiva; la relativa censura non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
art. 1, comma 792, l. 160/2019
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla procedura di recupero; la sentenza non esamina la legittimità dell'ingiunzione.
art. 7, comma 13, O.P.C.M. n. 3820/2009
Indicato quale base della costituzione del consorzio tra i proprietari per la gestione della pratica di ricostruzione.
art. 11 d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Richiamato dai ricorrenti tra le disposizioni speciali sulla ricostruzione post-sisma; non esaminato nel merito.
art. 67-quater, comma 8, d.l. 83/2012, convertito dalla l. 134/2012
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della ricostruzione post-sisma; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Le controversie sulla revoca o sulla restituzione di contributi pubblici, quando riguardano la fase successiva all'attribuzione del beneficio e l'osservanza degli obblighi connessi all'erogazione, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché incidono sulla conservazione di una posizione di diritto soggettivo e non sull'esercizio di un potere discrezionale di ponderazione dell'interesse pubblico.
- La qualificazione formale dell'atto come revoca, annullamento, decadenza o diniego di autotutela non è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione: occorre fare riferimento al petitum sostanziale e alla causa petendi, individuando l'intrinseca natura della posizione giuridica dedotta.
- Per i contributi post-sisma attribuiti sulla base di requisiti oggettivi e predeterminati dalla legge, senza margini di discrezionalità amministrativa sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, le controversie relative all'attribuzione, alla conservazione e alla ripetizione delle somme spettano al Giudice Ordinario.
- L'impugnazione del diniego di autotutela segue la giurisdizione relativa all'atto cui l'autotutela si riferisce, quando la domanda sostanziale resta quella di contestare la revoca o il recupero del contributo; non è ammissibile una diversa giurisdizione fondata soltanto sulla distinta forma dell'atto impugnato.
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