Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34057/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo preclusa la censura sulla mancanza di valida querela in quanto attinente a un punto coperto dalla rinuncia ai motivi nell'ambito del concordato in appello. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda due imputati cui la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato in senso più favorevole la pena a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso in Telese Terme il 5 giugno 2018. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite il medesimo difensore, gli imputati hanno dedotto il difetto di condizione di procedibilità del reato per mancanza di valida querela, assumendo che la querela fosse stata proposta da soggetto non legittimato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile perché, nel concordato in appello, la rinuncia ai motivi di appello preclude la deduzione in cassazione delle questioni relative ai motivi rinunciati e alle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'ipotesi non ricorrente di prescrizione maturata prima della sentenza di appello. Poiché l'accordo aveva riguardato solo la pena e non la responsabilità, sul punto dell'an della responsabilità si era formato il giudicato, con conseguente inammissibilità delle doglianze sulla querela.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi di appello non oggetto dell'accordo e determina effetti preclusivi, anche nel giudizio di legittimità, sui punti coperti dalla rinuncia.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione dopo il concordato in appello, salvo il caso di prescrizione maturata anteriormente alla sentenza di appello.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In presenza di ricorsi inammissibili, la Corte può dichiararli senza formalità di procedura.

  • art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'istituto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello la rinuncia ai motivi di impugnazione delimità il devolutum al solo contenuto dell'accordo, con preclusione delle questioni rinunciate sia in appello sia in cassazione.
  • Quando l'accordo ex art. 599-bis c.p.p. riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, la responsabilità affermata in primo grado non richiede una nuova motivazione in appello e si consolida sul piano del giudicato interno.
  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze che investono motivi di appello rinunciati con il concordato, nonché la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che si prospetti una causa estintiva già maturata prima della sentenza di appello.
  • La preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi è irretrattabile e si estende all'intero svolgimento processuale, incidendo anche sulle questioni rilevabili d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.