Cassazione Penale, Sentenza n. 40286/2024 del 31/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania del 07/06/2024 che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. (decreto 3/5/2024) su somme pari a euro 375.452,57 (erogazioni dirette) e euro 65.726,76 (diritti di aiuto AGEA) nell'ambito di indagini per concorso in truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640‑bis c.p.) e false dichiarazioni ex art. 40, comma 1, d.lvo n.504/1995. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del divieto di bis in idem istruttorio in quanto analoga fattispecie era stata già archiviata nei confronti del fratello; 2) motivazione apparente e travisamento della prova rispetto alla sussistenza del fumus commissi delicti e alla qualità dell'agente (ricorrente affermava di essere solo consulente agronomo); 3) violazione della legge penale contestata in cautela per mancata considerazione dell'iter amministrativo e dei presupposti per l'erogazione dei contributi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dei presupposti di legge. Ha ritenuto che molte delle doglianze fossero in realtà censure di merito o travisamento della prova, vizî che non sono proponibili in cassazione come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p., ma, se del caso, come motivi di fatto o di travisamento valutabili con il diverso motivo di cui all'art. 606 lett. e). Quanto al primo motivo sul bis in idem istruttorio, la Corte ha ritenuto non censurabile in cassazione la valutazione del Tribunale che ha escluso la coincidenza puntuale dei fatti per mancanza di coordinate spazio-temporali sovrapponibili. Il Tribunale del riesame era inoltre ritenuto avere adeguatamente illustrato l'esistenza di concreti elementi indiziari idonei a configurare il fumus commissi delicti e il periculum in mora (facile volatilità delle somme), giustificando il mantenimento del sequestro. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
procedimento ex art. 324 c.p.p. (giudice del riesame dei provv. cautelari reali)
Indica la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame; richiamata come titolo procedurale del provvedimento impugnato
artt. 321, commi 1 e 2, e 322-ter cod. proc. pen.
sequestro preventivo ex artt. 321 ss. e 322‑ter c.p.p.
Norme che legittimano il sequestro preventivo nelle ipotesi indicate; la Corte ha ritenuto sussistere i presupposti cautelari (fumus e periculum)
art. 640‑bis cod. pen.
truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Norma incriminatrice contestata per la ricostruzione del fatto; la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti consentissero la sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato
art. 40, comma 1, d.lvo n. 504/1995
false dichiarazioni previste dalla normativa sugli aiuti comunitari
Inquadramento della contestazione amministrativo‑penale inerente le dichiarazioni rese a fini di erogazione di contributi
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
ricorso per cassazione per violazione di legge
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammissibile per la "violazione di legge" intesa come mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente; non rientrano invece le censure di merito o il travisamento della prova
art. 606 cod. proc. pen.
motivi di ricorso (lett. e))
Richiamata per distinguere i vizi riconducibili al travisamento della prova che andrebbero dedotti con il motivo specifico previsto dall'art. 606 lett. e)
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto alcuni motivi non specifici e quindi inammissibili per difetto di specificità ai sensi di questa norma
art. 616 cod. proc. pen.
condanna per spese e ammende
Prevede la condanna alle spese e, in caso di colpa nella proposizione di ricorso infondato o fuori dei casi di legge, il versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per l'importo di euro 3.000
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia penale è ammesso solo per specifiche violazioni di legge e non per una nuova valutazione dei fatti; le censure che implichino travisamento della prova o rivalutazione della gravità indiziaria non rientrano nell'oggetto tipico del ricorso per cassazione e rischiano di essere dichiarate inammissibili
- Il divieto di "bis in idem istruttorio" non impedisce automaticamente nuove indagini o provvedimenti cautelari quando gli accertamenti non riguardino esattamente lo stesso fatto con identiche coordinate spazio‑temporali e quando siano coinvolti diversi soggetti
- Per mantenere un sequestro preventivo reale è sufficiente che sussistano fumus commissi delicti e periculum in mora: non è richiesta la prova piena del reato, bensì elementi concreti e persuasivi che consentano la riconduzione della condotta all'ipotesi criminosa contestata
- Se si intende impugnare un provvedimento di merito basato su valutazioni probatorie, la via appropriata non è il ricorso per violazione di legge salvo che non si evidenzi una specifica mancanza o apparente motivazione; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile e comportare condanne per spese e ammende
- Nella redazione del ricorso in cassazione è essenziale specificità e inquadramento giuridico delle doglianze: motivi vaghi o che si limitano a riproporre questioni di merito rischiano di essere respinti per inammissibilità
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