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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23955/2022 del 02/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio per oneri condominiali e dalla successiva iscrizione di ipoteca giudiziale su quattro immobili del condòmino debitore. Quest’ultimo ha agito separatamente dinanzi al tribunale sostenendo che il decreto ingiuntivo non gli fosse mai stato notificato e che non gli fosse stato notificato neppure precetto o costituzione in mora; per tali ragioni ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria e il risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. La corte d’appello ha ritenuto invece che il decreto ingiuntivo fosse titolo sufficiente per l’ipoteca, che il decreto fosse comunque divenuto efficace perché mai opposto tempestivamente o tardivamente ex art. 650 c.p.c., e che fosse stata in ogni caso ritualmente eseguita la notifica. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 140 c.p.c. per avere ritenuto valida la notifica del decreto ingiuntivo; 2) violazione degli artt. 2808 c.c. e 642, 643, 644, 647, 648 e 655 c.p.c. per avere considerato superflua, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, una regolare notifica del decreto; 3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite in appello. La Suprema Corte ha respinto il ricorso osservando che, una volta appresa comunque l’esistenza del decreto ingiuntivo, il debitore aveva l’onere di proporre opposizione tardiva nel termine di quaranta giorni ex art. 650 c.p.c.; non avendolo fatto, il decreto era divenuto inoppugnabile e la questione della regolarità della notifica era ormai irrilevante. Inoltre ha affermato che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. non può essere proposta in autonomia, ma va formulata nel giudizio in cui si assume verificato l’abuso o, nell’ipotesi di esecuzione, nel giudizio di opposizione all’esecuzione. Il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il debitore, avendo comunque avuto conoscenza del decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni; non essendolo stato fatto, il decreto era divenuto definitivo e la pretesa illegittimità dell’ipoteca non poteva più essere fatta valere in via autonoma. Ha inoltre precisato che la domanda di danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. non è proponibile autonomamente, ma solo nel giudizio presupposto o in quello di opposizione all’esecuzione. Il terzo motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché attiene a valutazione discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la validità della notifica del decreto ingiuntivo; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo assorbente la mancata opposizione tardiva una volta acquisita conoscenza del decreto.

  • art. 2808 c.c.

    richiamato per sostenere che l’iscrizione di ipoteca giudiziale necessitasse di un titolo notificato; la Corte ha ritenuto irrilevante la deduzione una volta spirato il termine per l’opposizione tardiva.

  • artt. 642, 643, 644, 647, 648 e 655 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione al decreto ingiuntivo e alla sua efficacia come titolo; la Corte ha affermato che, decorso inutilmente il termine per l’opposizione tardiva, la questione della ritualità della notifica diviene irrilevante.

  • art. 650 c.p.c.

    la Corte afferma che chi apprende comunque l’esistenza del decreto ingiuntivo deve proporre opposizione tardiva entro quaranta giorni dalla conoscenza; decorso tale termine, il decreto diviene inoppugnabile.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla corte d’appello per escludere la cancellazione dell’ipoteca in assenza di una dichiarazione giudiziale di inefficacia del decreto ingiuntivo.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    la Corte ribadisce che la domanda di responsabilità aggravata per incauta esecuzione non può essere proposta in via autonoma, ma deve essere introdotta nel giudizio in cui si deduce la temerarietà o, nel caso di esecuzione, nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

  • art. 92 c.p.c.

    la scelta di compensare o meno le spese è discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando il destinatario di un decreto ingiuntivo ne apprende comunque l’esistenza, anche se sostiene di non averne ricevuto rituale notifica, ha l’onere di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro quaranta giorni dalla conoscenza; se non lo fa, il decreto diviene inoppugnabile e non può più essere contestato indirettamente.
  • Una volta decorso inutilmente il termine per l’opposizione tardiva, la possibile invalidità della notifica del decreto ingiuntivo diventa irrilevante ai fini della validità degli atti esecutivi o conservativi fondati su quel decreto.
  • La domanda di risarcimento del danno ex art. 96, comma 2, c.p.c. per condotta processuale o esecutiva asseritamente temeraria non è proponibile in via autonoma, ma deve essere formulata nel giudizio in cui si assume verificato l’abuso oppure, nell’ipotesi di esecuzione, nel giudizio di opposizione all’esecuzione.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese di lite appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti consentiti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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