Cassazione Penale, Sentenza n. 18687/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma (13/04/2022) che aveva confermato la condanna del MEFFE (Tribunale di Roma 19/06/2020) per il reato di cui all'art. 640 c.p.. Il ricorrente ha dedotto tre motivi principali: 1) mancata assunzione di prova decisiva, chiedendo l'acquisizione di documentazione bancaria (deleghe sul conto della Cooperativa Raffaello) che, secondo lui, avrebbe dimostrato la sua estraneità e la falsità della dichiarazione del teste YAMMINE; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione, evidenziando una presunta contraddizione tra l'affermazione che MEFFE fosse "dominuis" della società e l'esclusione della sua partecipazione alla trattativa per la cessione della licenza in virtù della carica formale dello YAMMINE; 3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa (assenza di ruolo formale, mancanza di deleghe, impossibilità di trasferire la licenza, assenza di profitto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: primo motivo manifestamente infondato e dedotto per motivi non consentiti perché la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria era già stata sollevata in primo grado ai sensi dell'art. 507 c.p.p. e rigettata come non necessaria; ai fini di cassazione la censura per mancata assunzione di prova decisiva è ammissibile solo se il mezzo di prova era stato richiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p. (art. 606, lett. d). Sul punto la Corte ha inoltre ricordato che il giudice d'appello non è tenuto a motivare espressamente sul diniego di rinnovazione se dalla sentenza emerge la completezza della piattaforma probatoria. Il secondo motivo è inammissibile perché solleva questioni non dedotte in sede di appello (limite del devolutum): non si possono proporre in cassazione censure nuove rispetto a quanto devoluto al giudice d'appello. Il terzo motivo è aspecifico e consiste nella mera riproposizione di censure fattuali già valutate in grado di merito senza un confronto puntuale con la motivazione della Corte di appello; la doppia conforme integra un unico corpo decisorio e i giudici di merito hanno fornito valutazioni congrue delle prove. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, rifusione delle spese alle parti civili e pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferimento al reato di truffa per il quale il MEFFE è stato condannato: la Corte di merito ha ritenuto sussistenti gli elementi del reato in base alla valutazione complessiva delle prove (induzione in errore e ingiusto profitto)
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non adeguatamente dedotta in appello o priva di specificità rispetto al percorso argomentativo dei giudici di merito
art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il motivo di cassazione per mancata assunzione di prova decisiva: la Corte ricorda che tale motivo è utilizzabile solo se il mezzo di prova era stato richiesto secondo l'art. 495, comma 2, c.p.p.
art. 495, comma secondo, cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità di richiesta e ammissione dei mezzi di prova in dibattimento; la Corte ha affermato che la mancata acquisizione invocata in cassazione non può essere censurata se la richiesta non è stata formulata nei termini di tale norma
art. 507 cod. proc. pen.
Regola i poteri discrezionali del giudice di merito per integrazioni probatorie/rinnovazione: la richiesta formulata ai sensi di tale norma e rigettata come non necessaria non costituisce base valida per il ricorso per cassazione ex art. 606, lett. d
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione del dibattimento in appello; la Corte osserva che il giudice d'appello può motivare implicitamente il diniego di rinnovazione basandosi sulla completezza della istruttoria di primo grado
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e l'eventuale ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: applicata dalla Corte con condanna al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La censura per mancata assunzione di prova decisiva in cassazione è ammissibile solo se il mezzo di prova era stato richiesto e documentato nei modi previsti dall'art. 495 c.p.p.; richieste di integrazione probatoria eseguite con strumenti diversi (es. art. 507) e rigettate non sono idonee a fondare il motivo di cassazione
- Se una questione non è stata dedotta in sede di appello non può essere sollevata per la prima volta in cassazione: va rispettato il principio tantum devolutum, quantum appellatum
- La Corte di cassazione non è un giudice di merito: i motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito; mere riproposizioni di fatti o ricostruzioni alternative, prive di una critica normativa e logica puntuale, sono inammissibili
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi (doppia conforme) si leggono congiuntamente: la sentenza di appello può integrare e completare la motivazione del primo grado e la Cassazione valuta il complesso argomentativo
- Il giudice d'appello non è obbligato a motivare espressamente ogni rifiuto di rinnovazione dell'istruttoria se dalla sentenza risulta che la piattaforma probatoria era già completa e sufficiente per decidere
- Ricorrere in cassazione comporta rischi economici: in caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle Ammende; pertanto è importante valutare preventiva e attentamente la fondatezza giuridica e formale del ricorso
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