Cassazione Civile, Ordinanza n. 20320/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società immobiliare ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. sia di un contratto preliminare di compravendita sia del successivo definitivo, stipulati per il trasferimento di alcuni immobili siti in Trieste da un soggetto garante di una società mutuataria. La banca aveva agito in revocatoria sostenendo che tali atti fossero pregiudizievoli per la garanzia patrimoniale del proprio credito. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato sette motivi: nullità della sentenza per violazioni processuali e della disciplina delle preclusioni; violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem in relazione a un decreto ingiuntivo non opposto che aveva accertato la solidarietà passiva di due coobbligati; violazione delle norme sulla transazione del debitore solidale e sull'obbligazione solidale, sostenendo che la transazione conclusa da una coobbligata dovesse estendersi anche all'altro garante o comunque ridurre il debito residuo; omesso esame di fatti decisivi, tra cui il decreto ingiuntivo e le modalità di pagamento del prezzo mediante assegni circolari; difetto di motivazione e mancata puntuale disamina dei presupposti dell'azione revocatoria. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha precisato che la rinuncia al ricorso non richiede l'accettazione delle controparti e produce effetti anche se gli intimati non vi aderiscono. Ha inoltre escluso la condanna alle spese, perché le controparti erano rimaste intimate, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando l'orientamento secondo cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, essendo di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta dalla banca per far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli per la garanzia del credito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicata come norma processuale posta a base dei motivi di nullità della sentenza e di violazione di regole del procedimento
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro violato in relazione alla valutazione delle prove e dei fatti di causa
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro violato in relazione al giudizio di fatto e alla valutazione probatoria
art. 345, terzo comma, c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alle preclusioni e all'ammissibilità di allegazioni o prove in appello
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere la violazione del giudicato sostanziale e del divieto di ne bis in idem
art. 1304 c.c.
richiamato in tema di effetti della transazione del creditore nei confronti del debitore solidale non transigente
art. 1294 c.c.
richiamato per sostenere la solidarietà passiva e gli effetti dell'accordo transattivo sul debito complessivo
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione all'interesse ad agire o a impugnare
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro per denunciare violazioni di legge sostanziale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per censurare omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. come parametro del requisito di motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come disposizione sulle modalità di redazione della motivazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 300 c.p.c.
non citato espressamente nel testo fornito
Contributo unificato
la Corte esclude il raddoppio, ritenendo che la misura si applichi solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non anche in caso di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio anche senza accettazione delle controparti, trattandosi di atto non accettizio.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura è prevista solo per i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
- Quando il ricorso è dichiarato estinto per rinuncia, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e non provvede sulle spese se le controparti sono rimaste intimate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20289/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20290/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20292/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20293/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20294/2024 del 23/07/2024
- ordinanza_civile · 23 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 20296/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →