Cassazione Civile, Sentenza n. 23224/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia ha proposto revocazione dell'ordinanza n. 29544/2018 con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione avverso la sentenza della C.T.R. Piemonte n. 26/31/2011. L'inammissibilità era stata motivata con la mancanza di prova della regolare notifica del ricorso (assenza della cartolina A/R), dovuta al fatto che la Tecnoservice non si era costituita. L'Agenzia ha dedotto un errore di fatto: il controricorso della Tecnoservice era stato effettivamente prodotto nel grado di merito (era costituita) ma per errore materiale era stato inserito in un diverso fascicolo processuale (n. 26397/2012) non riunito, e dunque mancava nel fascicolo della cassazione. In secondo luogo l'Agenzia deduceva violazioni di norme tributarie relative all'impugnabilità dell'avviso di accertamento emesso a seguito di adesione (art. 2, co. 3 e art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997) e censurava omissione di motivazione circa la mancata compensazione con perdite pregresse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione: ha ritenuto provato l'errore di fatto (il controricorso della Tecnoservice era stato effettivamente depositato ma erroneamente inserito in altro procedimento) e quindi ha revocato l'ordinanza n. 29544/2018 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. In sede rescissoria la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso originario dell'Agenzia (violazione degli artt. 2, co. 3 e 5-bis d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218) ritenendo che l'avviso di accertamento emesso a seguito di adesione al PVC non fosse impugnabile né integrabile/modificabile, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza di appello (C.T.R.) nella parte rilevante, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte per nuovo esame in diversa composizione. In sintesi: revocata l'ordinanza di inammissibilità; accolto il principio che l'accertamento definito con adesione è intangibile; sentenza d'appello cassata e rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 2, comma 3
l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione né integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio
La Corte interpreta la norma nel senso che l'accertamento scaturente dall'adesione al PVC è intangibile: non può essere impugnato né modificato o integrato con deduzioni ulteriori rispetto a quelle concordate
d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 5-bis
l'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione
La Corte evidenzia che la definizione con adesione riguarda il contenuto integrale del PVC; eventuali questioni non presenti nel PVC (es. perdite pregresse non contemplate) non possono essere richiamate per modificare l'accertamento definito
codice di procedura civile - art. 360, primo comma (motivi di cassazione)
citato come parametro di inquadramento dei motivi di ricorso per cassazione
Usato per qualificare i motivi di impugnazione (vizi di diritto, omessa o insufficiente motivazione ecc.) oggetto del ricorso per cassazione
regole sulla revocazione (giurisprudenza di questa Corte)
principio che l'errore di fatto derivante dal mancato inserimento nel fascicolo del controricorso è deducibile con ricorso per revocazione entro i termini ordinari
La Corte afferma che il deposito del controricorso ma il suo erroneo inserimento in altro fascicolo è errore di fatto che giustifica la revocazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per mancata costituzione della controparte
Massime di principio
- Se il controricorso della controparte è stato effettivamente prodotto ma per errore materiale non appare nel fascicolo di cassazione, ciò costituisce errore di fatto che può giustificare la revocazione dell'ordinanza dichiarativa di inammissibilità; è opportuno allegare copia del controricorso nel ricorso per revocazione.
- Un avviso di accertamento emesso a seguito di adesione al processo verbale di constatazione (definizione ex art. 5-bis/adesione) è in linea di principio intangibile: non è impugnabile né può essere integrato o modificato con deduzioni che non risultino dal PVC concordato (art. 2 co. 3 e art. 5-bis d.lgs. n. 218/1997).
- Questioni non contemplate nel PVC (per esempio il riconoscimento di perdite pregresse non richiamate nel verbale) non legittimano la modifica dell'accertamento definito con adesione; tali profili andavano sollevati o evidenziati nella fase di adesione o con strumenti diversi e con tempestività.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere ha efficacia processuale (venuto meno l'interesse a proseguire) ma non costituisce giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria; non impedisce quindi che la questione sostanziale venga riesaminata se sussistono i presupposti procedurali per farlo.
- Prassi consigliata per situazioni simili: conservare e rendere disponibili copia integrale del controricorso e delle prove di notifica (cartoline A/R), verificare che tutte le questioni rilevanti siano state inserite nel PVC prima di aderire o, se non condivise, non aderire; se si scopre un errore materiale processuale (es. atto inserito in altro fascicolo) proporre tempestivamente ricorso per revocazione corredato della documentazione probatoria.
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