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Sentenza

Sentenza n. 31/2026 - L'aquila, Sezione 1

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per il risarcimento del danno ingiusto asseritamente patito dalla ricorrente dalla mancata conclusione del procedimento iniziato con la nota prot. n. 0031189 del 21 marzo 2019 del Settore Rigenerazione Urbana, Mobilità e Sviluppo del Comune di L'Aquila e con la nota prot. 0001862 del 27 marzo 2019 del M.I.B.A.C.-S.A.B.A.P.-AQUILA - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città de L’Aquila e i Comuni del Cratere; nonché del danno derivante da tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ivi comprese le note M.I.B.A.C.-S.A.B.A.P.-AQ prot. n. 0000787 del 12 febbraio 2019, prot. n. 0000878 del 14 febbraio 2019 e prot. n. 0001642 del 20 marzo 2019, con le quali la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila e i Comuni di Cratere, rispettivamente, (i) ha sostenuto che il Provvedimento Conclusivo n. 177 del 18.12.2018 fosse illegittimo perché la maturazione del silenzio assenso con la relativa decorrenza secondo i tempi del comma 3 dell’art. 14 bis della Legge 241/1990 sarebbe prevista solo per gli atti di assenso ed i pareri e “non appare applicabile alle autorizzazioni in materia di tutela monumentale”, (ii) ha comunicato di non potersi esprimere sulla richiesta di installazione delle tende a sbraccio su via del Suffragio, in quanto richiesta da effettuarsi sulla base delle previsioni della Parte II, art. 21 del Codice dei Beni Culturali ed (iii) ha ordinato la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. ed il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 160 dello stesso Decreto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Ci.Ci. S.a.s. di Marco Carosone & C. in data 15 febbraio 2021: per l’annullamento: - del provvedimento n. 0103005 del 18 novembre 2020, trasmesso a mezzo P.E.C. in pari data, con il quale il Settore Rigenerazione Urbana del Comune di L'Aquila ha concluso il procedimento di riesame avviato con propria nota prot. n. 0031189 del 21 marzo 2019 ed ha annullato il Provvedimento autorizzatorio conclusivo n. 177 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto la “Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge 241/90 – Forma semplificata in modalità asincrona”.

Giustizia amministrativa202000331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancata conclusione dei procedimenti di riesame dell'autorizzazione comunale per il dehors e di autorizzazione della Soprintendenza, nonché, con motivi aggiunti, provvedimento comunale di annullamento dell'autorizzazione n. 177 del 18 dicembre 2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ottenuto dal SUAP l'autorizzazione all'installazione temporanea di un dehors e di tende a sbraccio mediante conferenze di servizi semplificate in modalità asincrona, ritenendo maturato il silenzio assenso della Soprintendenza. Dopo l'avvio dei lavori, la Soprintendenza aveva contestato l'assenza dell'autorizzazione prevista dalla disciplina dei beni culturali, ordinato la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché comunicato il preavviso di diniego. Il Comune aveva sospeso cautelarmente l'autorizzazione e avviato il riesame, senza concluderlo tempestivamente. La società ha chiesto il risarcimento del costo sostenuto per il dehors, poi smontato, deducendo l'inosservanza colposa dell'obbligo di conclusione del procedimento, la lesione del legittimo affidamento e il difetto di istruttoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento comunale che, il 18 novembre 2020, ha concluso il riesame annullando l'autorizzazione n. 177 del 18 dicembre 2018, deducendo violazione dell'art. 10 l. 241/1990 per omessa valutazione delle osservazioni, carenza di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà tra atti, erroneità dei presupposti e illogicità manifesta.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il Collegio ha escluso il nesso causale tra la mancata conclusione dei procedimenti e il danno patrimoniale rappresentato dal costo del dehors. Il provvedimento comunale del 21 marzo 2019 aveva soltanto sospeso gli effetti dell'autorizzazione n. 177, senza revocarla definitivamente, e costituiva un atto endoprocedimentale; al momento della proposizione della domanda risarcitoria l'autorizzazione era ancora valida, sebbene non efficace. Anche il preavviso di diniego della Soprintendenza aveva natura endoprocedimentale e non poteva, da solo, cagionare il danno dedotto. Inoltre, la società aveva successivamente richiesto e ottenuto autorizzazioni diverse per la medesima area, comportamento incompatibile con l'interesse a utilizzare l'autorizzazione originaria e idoneo a escludere, secondo il Collegio, una condotta colposa del Comune o della Soprintendenza. La domanda risarcitoria riferita agli ulteriori atti della Soprintendenza è stata comunque ritenuta infondata anche perché tali atti non erano stati specificamente censurati e, in particolare, non era stato impugnato il provvedimento del 20 marzo 2019 che aveva ordinato la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il provvedimento della Soprintendenza del 20 marzo 2019, non impugnato, era divenuto definitivo e aveva già accertato l'illegittimità dei lavori per mancanza dell'autorizzazione ministeriale, ordinandone la rimozione. Esso costituiva un antecedente autonomo e sufficiente a impedire definitivamente la realizzazione del dehors; pertanto, l'annullamento del successivo provvedimento comunale non avrebbe procurato alcuna utilità alla società. Il Collegio ha compensato integralmente le spese per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta contro le amministrazioni è stata esaminata verificando l'esistenza del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    La società aveva ritenuto maturato il silenzio assenso nella conferenza di servizi semplificata; la controversia ha riguardato anche l'idoneità del decorso del termine rispetto all'autorizzazione in materia di tutela monumentale.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Il provvedimento comunale del 21 marzo 2019 è stato qualificato come sospensione cautelare degli effetti dell'autorizzazione, non come sua definitiva rimozione; in quanto atto endoprocedimentale, non è stato ritenuto fonte del danno dedotto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego della Soprintendenza è stato qualificato come atto endoprocedimentale, inidoneo, da solo, a determinare il danno risarcibile.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    Per gli interventi incidenti su beni culturali era necessaria la preventiva autorizzazione prevista dal Codice dei beni culturali; la sua mancanza ha fondato l'accertamento dell'illegittimità dei lavori da parte della Soprintendenza.

  • art. 28 d.lgs. 42/2004

    La Soprintendenza ha esercitato il potere di sospendere i lavori ritenuti privi della necessaria autorizzazione.

  • art. 160 d.lgs. 42/2004

    La Soprintendenza ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, provvedimento non impugnato e divenuto definitivo.

Massime di principio

  • La mancata conclusione di un procedimento amministrativo non determina un danno risarcibile se l'atto adottato nel corso del procedimento ha natura meramente sospensiva o endoprocedimentale e non ha prodotto una definitiva lesione della posizione del privato; il danno deve essere provato anche sotto il profilo del nesso causale.
  • La proposizione di una domanda risarcitoria per inerzia amministrativa richiede la dimostrazione concreta del danno ingiusto, del nesso causale tra omissione o ritardo e pregiudizio, nonché dell'elemento soggettivo della responsabilità dell'amministrazione.
  • L'adozione e il successivo ottenimento di un'autorizzazione diversa, relativa alla medesima area e incompatibile con l'utilizzo dell'autorizzazione originaria, possono escludere la permanenza di un interesse concreto all'autorizzazione precedente e incidere sulla configurabilità del danno e della colpa dell'amministrazione.
  • L'impugnazione di un provvedimento successivo è inammissibile per difetto di interesse quando un precedente provvedimento autonomo, non impugnato e divenuto definitivo, abbia già prodotto il medesimo effetto lesivo e renda comunque inutile l'eventuale annullamento dell'atto successivo.
  • Un provvedimento della Soprintendenza che ordina la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi per mancanza dell'autorizzazione prevista dal Codice dei beni culturali può costituire un antecedente autonomo e sufficiente a impedire la realizzazione dell'intervento, anche rispetto a un successivo provvedimento comunale di annullamento dell'autorizzazione.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturalePartecipazione al procedimentoAutotutelaDanno da provvedimento illegittimo
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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