Cassazione Civile, Ordinanza n. 22343/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta su un gradino di accesso all'immobile in cui era ubicata una sede di ASL, immobile in locazione e di proprietà di terzi. In primo grado il danneggiato aveva ottenuto il risarcimento dei danni da parte della ASL e della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia. In appello la decisione è stata riformata: la Corte territoriale ha escluso la prova del nesso causale tra le condizioni del gradino e la caduta e ha ritenuto non provata la pericolosità specifica del manufatto, valorizzando anche che la manutenzione del punto di accesso non gravava sulla conduttrice secondo la ricostruzione del giudice d'appello. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2712 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte d'appello avrebbe trascurato foto, CTU e testimonianze che descrivevano il gradino come sdrucciolevole, sconnesso, irregolare e con forte pendenza verso l'esterno; (2) violazione dell'art. 2051 c.c., oltre agli artt. 115 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la responsabilità da cosa in custodia e imputato la manutenzione alla proprietaria, invece che alla conduttrice, senza considerare che l'onere probatorio sul comportamento colposo del danneggiato e sullo stato dei luoghi incombeva sulla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure motivazionali non fossero specificamente articolate secondo i limiti del novellato art. 360, n. 5, c.p.c., essendosi il ricorrente limitato a evocare il vizio senza individuarne il contenuto nei ristretti casi del "minimo costituzionale". Ha poi escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che la Corte d'appello non aveva utilizzato prove non dedotte dalle parti né si era discostata dalle regole di valutazione della prova, ma aveva semplicemente rivalutato il materiale istruttorio e ritenuto non provato il nesso causale tra il gradino e la caduta, nonché non dimostrata la particolare condizione meteo idonea a rendere scivoloso il gradino. La Cassazione ha inoltre ribadito che, anche nelle azioni ex art. 2051 c.c., il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è confinato alle anomalie motivazionali rilevanti; non è consentito ottenere una rivalutazione del merito sotto forma di vizio motivazionale generico.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non osservare la regola di disponibilità della prova o decide su prove non introdotte dalle parti; non quando valorizza diversamente le prove ritualmente acquisite.
art. 2712 c.c.
La censura era prospettata rispetto alla mancata considerazione di fotografie; la Corte non ravvisa una violazione autonoma perché la questione si risolve in una critica alla valutazione del compendio probatorio.
art. 2051 c.c.
Anche nell'azione di responsabilità da cosa in custodia il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; non è sufficiente allegare la mera esistenza della cosa o della sua potenziale pericolosità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La dedotta carenza motivazionale non è stata ritenuta integrata, perché la motivazione della sentenza d'appello era esistente, comprensibile e coerente nei limiti del controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammissibile una censura diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice di merito attribuisca maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre: occorre che abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia disapplicato in modo espresso la regola di disponibilità della prova.
- Nell'azione ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve comunque dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso; la mera esistenza di una condizione astrattamente insidiosa non basta se non è provato che proprio quella condizione abbia determinato la caduta.
- La contestazione delle risultanze di fotografie, testimonianze o CTU non può essere veicolata in cassazione come violazione di legge quando, in realtà, si mira a una diversa lettura del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
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