Cassazione Penale, Sentenza n. 35804/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che, modificando un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione per la pena residua rideterminata in anni tre, mesi cinque, giorni ventuno. Le censure vertevano su: (i) errata applicazione dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. (fungibilità), per avere la Corte computato come esecuzione della pena il periodo trascorso in affidamento in prova; (ii) erroneo computo della pena residua e mancata verifica del requisito soggettivo/comportamentale ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen.; (iii) carenza di potere del giudice dell'esecuzione a sospendere l'ordine di carcerazione ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., e indebita applicazione dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
La decisione
Il ricorso del Procuratore generale è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure: ha confermato che il periodo di affidamento in prova conclusosi positivamente va computato come esecuzione della pena (fungibilità/computabilità), ha ritenuto non pertinente l'obbligo di verifica dell'art. 47, comma 3-bis (tale verifica spetta al tribunale di sorveglianza dopo la domanda, non al PM o al giudice dell'esecuzione nella fase di controllo dell'ordine di carcerazione) e ha affermato la competenza del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 in relazione all'art. 656, a dichiarare temporaneamente inefficace l'ordine di esecuzione e a sospenderne l'esecuzione per consentire la presentazione dell'istanza di misura alternativa, specialmente alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha esteso il limite da tre a quattro anni. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata confermata e l'impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Riguarda la fungibilità/computabilità dei periodi di esecuzione; la Corte ha interpretato che il tempo trascorso in affidamento in prova, conclusosi positivamente, concorre al computo della pena espiata e quindi riduce la residua detenzione.
art. 130, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la modalità di adozione del provvedimento: la Corte ha applicato la procedura prevista per le modifiche del provvedimento esecutivo.
art. 670, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di esaminare il titolo esecutivo e, dichiarandolo temporaneamente inefficace, di sospendere l'esecuzione per consentire al condannato di proporre istanza di misura alternativa; la Corte ha confermato tale competenza.
art. 656, comma 5 (e comma 10), cod. proc. pen.
Disciplina la sospensione dell'ordine di esecuzione per pene brevi: la Corte ha interpretato il limite edittale alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale che ha esteso il riferimento a quattro anni, rendendo legittima la sospensione dell'esecuzione quando la pena residua è inferiore a quattro anni, salvo altri impedimenti.
art. 47, comma 3-bis, Ord. pen.
Prevede la verifica del comportamento del condannato per l'ammissione all'affidamento in prova quando la pena residua non supera quattro anni; la Corte ha chiarito che tale verifica è attività devoluta al tribunale di sorveglianza dopo la presentazione della domanda e non al pubblico ministero emittente l'ordine di carcerazione né compito primario del giudice dell'esecuzione nella fase di controllo dell'esecutività.
Corte costituzionale, pronuncia n. 41/2018
Dichiarata l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 656, comma 5, che prevedeva il limite di tre anni per la sospensione; in conseguenza la Corte ha ritenuto che il limite da considerare è quello di quattro anni, e ciò giustifica la sospensione dell'ordine di esecuzione quando la pena residua è inferiore a quattro anni.
Massime di principio
- Il periodo di affidamento in prova che si conclude positivamente va computato quale tempo di esecuzione della pena e riduce la residua pena detentiva: non è possibile escluderlo automaticamente dal computo per la diversa natura del regime esecutivo.
- Il giudice dell'esecuzione ha il potere, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., di dichiarare temporaneamente inefficace e sospendere un ordine di esecuzione per consentire la presentazione di istanze di misura alternativa; non è necessario che annulli direttamente l'ordine emesso dal pubblico ministero.
- La verifica del requisito comportamentale previsto dall'art. 47, comma 3-bis, Ord. pen. è funzione del tribunale di sorveglianza dopo la presentazione della domanda di affidamento in prova, e non un adempimento propedeutico che il pubblico ministero o il giudice dell'esecuzione devono espletare prima di sospendere un ordine di carcerazione.
- In caso di contestazioni sul computo della pena residua, il giudice dell'esecuzione deve basarsi sugli atti e certificati di esecuzione (es. provvedimenti di estinzione/annotazioni di archiviazione); le deduzioni del pubblico ministero devono essere specifiche e documentate per sovvertire il calcolo operato dal giudice.
- La pronuncia della Corte costituzionale che modifica il parametro edittale (es. da tre a quattro anni) incide sulla possibilità di sospendere l'esecuzione: nei casi di pena residua compresa sotto il nuovo limite, il giudice dell'esecuzione deve valutare la sospensione e l'ammissione alla misura alternativa secondo i presupposti di legge.
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