Sentenza n. 95/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di rigetto del ricorso gerarchico e provvedimenti di ammonimento scritto e orale adottati dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/2009
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento orale, il contestuale provvedimento scritto e il decreto del Commissario del Governo che aveva respinto il ricorso gerarchico. Ha dedotto, anzitutto, vizi propri del decreto di rigetto, consistenti in difetto di istruttoria, motivazione apparente e acritico recepimento delle allegazioni del richiedente l’ammonimento. Ha poi contestato la forma scritta dell’ammonimento, sostenendo la violazione della forma legale prevista dall’art. 8 d.l. 11/2009, la nullità o inesistenza dell’atto scritto, lo sviamento e l’incompetenza. Ha inoltre dedotto il difetto di attualità del pericolo e lo sviamento della funzione preventiva dell’ammonimento, nonché difetto di istruttoria, mancata valutazione degli elementi difensivi, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e difetto di motivazione. La vicenda tra le parti private traeva origine da rapporti professionali relativi alla gestione di un conto corrente e di investimenti finanziari. Secondo il ricorrente, dopo la chiusura del conto egli si era limitato a comunicazioni e reclami formali sulla gestione patrimoniale, senza molestie, contatti personali o condotte persecutorie. L’amministrazione aveva invece adottato l’ammonimento dopo un procedimento nel quale, secondo il ricorrente, non era stata resa disponibile una memoria integrativa del richiedente e non erano stati adeguatamente verificati i fatti. La resistente ha eccepito l’inammissibilità per nullità della procura speciale e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il Collegio ha respinto l’eccezione di nullità della procura speciale, rilevando che la procura indicava il giudice adito e l’oggetto del ricorso, conteneva gli elementi richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., ed era coeva alla proposizione del ricorso. Ha respinto anche il motivo relativo alla forma scritta dell’ammonimento: l’adozione di un provvedimento scritto in luogo dell’ammonimento orale seguito da verbalizzazione costituisce una mera irregolarità, non un vizio invalidante, quando siano comunque assicurate le esigenze di certezza e garanzia previste dall’art. 8 d.l. 11/2009. Il Collegio ha invece accolto il motivo concernente il difetto di attualità del pericolo, ravvisando eccesso di potere per sviamento e difetto di istruttoria. L’attualità della condotta persecutoria è requisito di legittimità dell’ammonimento, poiché la misura presuppone la persistente situazione di ansia o paura, il fondato timore per l’incolumità o l’alterazione delle abitudini di vita della vittima. Nel caso concreto era trascorso un rilevante periodo tra gli ultimi fatti contestati, la richiesta di ammonimento e l’adozione del provvedimento; non risultava un adeguato supplemento istruttorio recente, non era chiarita la reiterazione delle condotte e una relazione di servizio riferiva di incontri casuali successivi senza episodi rilevanti. L’amministrazione non aveva inoltre verificato la permanenza degli effetti delle condotte sulla libertà di autodeterminazione della vittima e aveva aderito sostanzialmente alla ricostruzione del richiedente senza sufficienti elementi di riscontro. Il Collegio ha rilevato anche che le condotte apparivano riconducibili, almeno secondo la documentazione esaminata, a modalità poco concilianti di gestione di un contrasto patrimoniale, senza adeguata spiegazione della loro riconducibilità alle molestie rilevanti ai fini dell’ammonimento. Assorbiti gli ulteriori motivi e l’istanza istruttoria, il ricorso è stato accolto e tutti gli atti impugnati sono stati annullati. Le spese sono state compensate in ragione della parziale soccombenza sul motivo relativo alla forma dell’ammonimento.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009
“deve ritenersi che la circostanza che l’amministrazione abbia esercitato il potere conferitole dalla legge adottando in via preliminare uno specifico provvedimento scritto in luogo dell’atto orale seguito dalla verbalizzazione integri una mera irregolarità”
La forma scritta dell’ammonimento, adottata in luogo dell’atto orale e accompagnata dalla comunicazione nelle forme previste, non determina invalidità quando siano comunque garantite certezza e tutela del destinatario.
l. 24 novembre 2023, n. 168
È indicata quale fonte di integrazione e modifica della disciplina dell’ammonimento prevista dall’art. 8 d.l. 11/2009.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura speciale è valida quando individua il giudice adito e l’oggetto del ricorso con elementi sufficienti a rendere consapevole il conferente del potere attribuito.
art. 2703 c.c.
“consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza”
L’autenticazione richiede l’accertamento dell’identità del sottoscrittore nel medesimo contesto spazio-temporale della sottoscrizione; la data risultante dall’attestazione di conformità può valere a individuare la coevità della procura.
Massime di principio
- L’attualità della condotta persecutoria e del pericolo costituisce requisito di legittimità del provvedimento di ammonimento: la misura preventiva non può essere adottata quando le condotte siano cessate da tempo, salvo che l’amministrazione dimostri la persistente incidenza degli episodi sulla libertà di autodeterminazione della vittima o la permanenza di un grave stato di ansia, paura o timore per l’incolumità.
- Nel valutare l’attualità del pericolo ai fini dell’ammonimento, l’amministrazione deve considerare ragionevolmente il tempo trascorso tra l’ultimo episodio, la richiesta della misura e la sua adozione, nonché svolgere accertamenti aggiornati sulla reiterazione delle condotte e sulla permanenza dei loro effetti.
- L’adozione di un provvedimento scritto di ammonimento in luogo dell’atto orale seguito da verbalizzazione integra una mera irregolarità e non comporta invalidità, quando l’amministrazione abbia comunque comunicato l’atto nelle forme previste e siano assicurate le esigenze di certezza e garanzia proprie del procedimento.
- È viziato per difetto di istruttoria e sviamento il provvedimento di ammonimento che recepisca sostanzialmente la prospettazione del richiedente senza verificare gli elementi contrari dedotti dall’interessato, senza chiarire la reiterazione delle condotte e senza spiegare la loro riconducibilità alle molestie o persecuzioni rilevanti per la misura preventiva.
- La procura speciale nel processo amministrativo non è generica quando individua il giudice adito e l’oggetto del ricorso con i relativi estremi; la procura deve preesistere o essere almeno coeva al ricorso, requisito desumibile anche dalla contestualità dell’autenticazione o dell’attestazione di conformità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →