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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9031/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: 1) vizio di notifica (violazione degli artt. 169 e 171 c.p.p.) per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo di domicilio eletto in Cervino, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p. in assenza di prova di impossibilità; 2) violazione del diritto di difesa per la correzione, successiva alla pronuncia, di un errore materiale nella sentenza (ordinanza della Corte del 29.12.2020) che precisava che la discussione era avvenuta oralmente e che la motivazione era stata resa contestualmente, contestando la mancata applicazione del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze: dagli atti risultavano tentativi di notifica all'indirizzo eletto con attestazioni di irreperibilità e un'informazione resa dalla sorella dell'imputato circa il trasferimento in Francia, sicché sussisteva l'impossibilità di notifica al domicilio eletto e la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è stata ritenuta rituale. Sul secondo motivo ha affermato la legittimità della correzione di errore materiale, considerandola priva di incidenza sulla sostanza del decisum e inoltre il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e un pregiudizio pratico idoneo a giustificare l'impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. In primo grado e in appello il ricorrente era stato condannato a otto mesi di reclusione e a 1.376,00 euro di multa per la cessione di poco più di tre grammi di hashish ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990 art. 73, comma 5

    Norma impiegata per la qualificazione della cessione di stupefacente contestata; la condanna sostanziale si basa su tale disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Consente la notifica al difensore di fiducia quando la notifica personale all'imputato risulta impossibile; la Corte ha ritenuto legittima la notifica sostitutiva al difensore dopo i ripetuti tentativi e la notizia del trasferimento all'estero.

  • Codice di procedura penale, artt. 169 e 171

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla regolarità delle notifiche; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate in presenza di attestazioni di irreperibilità e di notizia di trasferimento.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Ripartizione dei limiti di esame del ricorso; il ricorso è stato articolato nei limiti di tale disposizione e la Corte ha proceduto all'esame nei predetti limiti.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e per l'eventuale imposizione di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per liquidare oneri a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • La notifica può essere regolarmente effettuata al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 c.p.p. quando risultino tentativi documentati di notifica al domicilio eletto e circostanze (es. trasferimento all'estero) che rendono impossibile la consegna personale degli atti.
  • La semplice elezione di domicilio non esonera l'imputato dall'obbligo di comunicare variazioni di residenza o domicilio; il mancato aggiornamento può legittimare la sostituzione della notifica e pregiudicare impugnazioni basate su presunte irregolarità di notifica.
  • La correzione di errori materiali nella sentenza, anche successiva alla pronuncia, è ammissibile se non incide sulla sostanza del decisum; la rettifica formale non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se non comporta un concreto pregiudizio.
  • Per impugnare con successo è necessario dimostrare un interesse concreto ossia un pregiudizio pratico reale derivante dall'errore o dalla violazione denunciata; vizi meramente formali privi di incidenza sostanziale sono spesso ritenuti inammissibili.
  • In situazioni analoghe il soggetto difensore dovrebbe documentare i tentativi di notifica e l'assenza di informazioni plausibili sul destinatario; il difensore dell'imputato deve essere tempestivamente coinvolto per evitare che la notifica sostitutiva produca effetti processuali sfavorevoli.

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