Cassazione Penale, Sentenza n. 17615/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato cessata la misura cautelare (obbligo di presentazione) applicata a Lombardi per il reato di abusiva attivita finanziaria ex art.132 TUB. Il Procuratore sosteneva che l'art.39 della legge n.262/2005 (che raddoppia le pene previste dal TUB) fosse ancora applicabile, sicche il limite massimo della durata della misura non era decorso; i giudici di merito avevano invece ritenuto che la riformulazione dell'art.132 operata dall'art.8, comma 2, d.lgs. n.141/2010 avesse reso non piu applicabile l'art.39 e quindi la pena massima fosse quella ridotta (da 6 mesi a 4 anni), con conseguente decorso del termine della misura.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la riformulazione dell'art.132 TUB ad opera dell'art.8, comma 2, d.lgs. n.141/2010 ha comportato l'abrogazione tacita, nella parte relativa al reato di cui all'art.132, dell'art.39 della legge n.262/2005 (ossia l'esclusione del raddoppio delle pene per quella fattispecie). Ne consegue che l'ordinanza che aveva dichiarato la cessazione della misura cautelare rimane fondata. E' stata inoltre respinta la prospettata questione di illegittimità costituzionale per eccesso di delega relativa alla novella; la Corte ha ritenuto legittimo l'intervento del legislatore delegato, anche in coordinamento con i principi della Direttiva 2008/48/CE e con la legge di delega.
Norme richiamate
d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (TUB), art.132
Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu attivita finanziarie previste dall'art.106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'art.107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'art.112, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329
La riformulazione del 2010 ha sostituito integralmente la precedente disciplina della fattispecie di abusiva attivita finanziaria, determinando un nuovo quadro legislativo destinato a regolare la materia e, percio, a escludere l'applicazione del raddoppio previsto dall'art.39 della legge n.262/2005 con riferimento a questa norma.
art.8, comma 2, d.lgs. 13 agosto 2010, n.141
Norma delegata che ha riformulato integralmente l'art.132 TUB; secondo la Corte la sostituzione integrale ha prodotto una tacita abrogazione parziale dell'art.39 concernente il reato in questione.
legge 28 dicembre 2005, n.262, art.39
Prevedeva il raddoppio delle pene per una serie di reati indicati (tra cui, originariamente, alcune fattispecie del TUB). Le Sezioni Unite hanno stabilito che, nella parte in cui il raddoppio era riferito all'art.132 TUB, quella disposizione e stata tacitamente abrogata per rinnovazione della materia.
legge 7 luglio 2009, n.88 (legge comunitaria), artt.2 e 33
Contengono i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva sul credito al consumo; la Corte ha ritenuto che la delega, anche alla luce della Direttiva 2008/48/CE, giustifichi le scelte del legislatore delegato in ordine alla riformulazione della disciplina e al nuovo inquadramento sanzionatorio, escludendo l'illegittimita per eccesso di delega prospettata dal ricorrente.
Direttiva 2008/48/CE
Ha imposto agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per garantire l'efficacia della disciplina sul credito al consumo; la Corte ha ritenuto che il recepimento di tali princìpi abbia legittimato l'intervento del legislatore delegato nella disciplina sanzionatoria correlata al TUB.
preleggi, art.15
Disciplina l'abrogazione tacita; la Corte ha fatto ricorso alla nozione di abrogazione per rinnovazione della materia per giungere alla decisione.
Massime di principio
- Quando una norma penale viene integralmente riscritta da una disposizione successiva che disciplina ex novo la materia, puo configurarsi un'abrogazione tacita (abrogazione per rinnovazione della materia) delle previsioni anteriori collegate, anche se contenute in altra fonte normativa.
- Il ricorso all'istituto del "rinvio mobile" non e applicabile quando la norma che si presume rinviante non contiene il rinvio attivo: bisogna verificare la fisionomia reale del collegamento normativo prima di invocare un rinvio dinamico.
- Nel valutare l'abrogazione tacita in materia penale occorre un esame rigoroso e concentrato sul confronto tra la norma anteriore e quella nuova, tenendo conto delle modifiche sostanziali del precetto e della cornice sanzionatoria e della finalita del legislatore delegato.
- L'attuazione di direttive UE puo legittimare modifiche del trattamento sanzionatorio se i principi europei (ad esempio sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive) sono stati rispettati; cioe l'esercizio della delega per recepire direttive puo giustificare scelte di merito sul contenuto sanzionatorio.
- Per il calcolo della durata massima delle misure cautelari (non custodiali e custodiali) si deve prendere come riferimento la cornice edittale vigente alla fattispecie dopo l'eventuale riforma: se la riforma ha abrogato il meccanismo che aggravava la pena, la durata massima si ridetermina sulla base della nuova cornice.
- Le questioni di illegittimita costituzionale per eccesso di delega possono essere ammesse ma sono valutate in funzione della coerenza della norma delegata con i princìpi e criteri direttivi e, in materia di recepimento di direttive UE, con i princìpi comunitari; non ogni silenzio della legge delega circa le sanzioni implica automaticamente eccesso di delega.
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