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Sentenza

Sentenza del 17/02/2022 n. 248 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF-IRAP-IVA per gli anni 2014 e 2015. I ricorrenti contestavano: 1) l'inutilizzabilità delle prove raccolte dalla Guardia di Finanza per mancanza della prevista autorizzazione (art. 52 co.1-2 DPR 633/72); 2) l'erronea valutazione delle prove e la nullità dell'atto per il 2014 in relazione alla percentuale di ricarico applicata per prestazioni di servizio; 3) l'inapplicabilità del regime del margine per il mancato rinvenimento di maggiori costi "in nero" per entrambe le annualità; 4) errore e falsa interpretazione di legge nella determinazione del reddito (equiparazione fatturato = reddito senza considerare i costi). I primi giudici avevano parzialmente accolto i ricorsi nei limiti di atti di autotutela adottati dall'Agenzia e confermato il resto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dei contribuenti riformando integralmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità basata sull'inutilizzabilità delle prove per motivi di inammissibilità procedurale (art. 24 II co. DL 546/92) e per mancata prova tramite la planimetria depositata; tuttavia ha stabilito che nell'accertamento analitico basato su maggiori ricavi l'Amministrazione doveva anche ricostruire e detrarre i costi sostenuti. L'equiparazione fatturato=reddito è stata considerata illegittima per mancato rispetto dei criteri contabili e per omissione della deduzione delle spese, determinando una pretesa impositiva erronea e un vizio processuale per omessa risposta a punto di appello. Conseguentemente gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati illegittimi e annullati. Le spese del procedimento sono compensate fra le parti.

Norme richiamate

  • DPR 633/1972, art. 52 co.1-2

    I ricorrenti hanno invocato la nullità delle prove acquisite senza la prescritta autorizzazione; la Commissione ha rilevato che l'eccezione è stata comunque ritenuta inammissibile sul piano processuale (art. 24 II co. DL 546/92) e non adeguatamente provata nei fatti.

  • DL 546/1992, art. 24 II co.

    La Commissione ha ritenuto che l'eccezione di nullità per inutilizzabilità delle prove fosse inammissibile ai sensi di questa norma, incidendo sull'ammissibilità delle eccezioni proceduralmente fondate sull'acquisizione delle prove.

  • Cass. Civ. sez. V, sent. 1506/2017

    Cass. Civ. sez. V 1506/2017

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, l'Amministrazione deve determinare anche i costi induttivamente, per rispettare la capacità contributiva.

  • Cass. Civ. sez. V, ord. 2581/2021

    Richiamata per il principio che, nei casi di accertamento analitico, non è corretta l'equiparazione fatturato=reddito se non si rispettano i criteri contabili e non si deducono le spese; il reddito va calcolato come differenza tra ricavi e spese.

Massime di principio

  • La mera constatazione di maggiori ricavi non consente automaticamente di considerare tali ricavi come reddito imponibile senza previa e separata ricostruzione dei relativi costi: l'Amministrazione deve, anche se induttivamente, determinare le spese deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva.
  • Le eccezioni sull'inutilizzabilità di prove raccolte dalla Guardia di Finanza per mancanza di autorizzazione vanno sostenute e provate adeguatamente; inoltre tali eccezioni possono essere dichiarate inammissibili per ragioni processuali (es. art. 24 DL 546/92).
  • In un accertamento analitico basato su riscontri documentali, il contribuente può efficacemente contestare l'equiparazione fatturato=reddito indicando la mancata deduzione dei costi: l'omessa considerazione delle spese comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
  • La mancata risposta dell'Amministrazione o del giudice ad un punto specifico di appello relativo alla ricostruzione dei costi può costituire un vizio processuale grave, idoneo a determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
  • In caso di soccombenza reciproca o decisioni divergenti tra gradi di giudizio, è possibile la compensazione integrale delle spese di giudizio; il contribuente dovrebbe sempre documentare concretamente le circostanze fattuali (es. planimetrie, accessi, autorizzazioni) per supportare eccezioni procedurali sull'acquisizione delle prove.

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