Cassazione Penale, Sentenza n. 19679/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 24/11/2021 che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) in relazione al ritrovamento di una carta di identità. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sul silenzio del Tosi circa la provenienza del documento, senza tener conto che il proprietario, Roberto Boccalini, aveva prospettato l'ipotesi che lo stesso Tosi potesse essere l'autore del furto; poiché gli elementi deponevano per un coinvolgimento del ricorrente nel furto, il silenzio non poteva essere ritenuto sufficiente per provare la ricettazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte costituissero un tentativo di rinnovare in sede di legittimità una valutazione di merito sui fatti, cosa preclusa all'organo di legittimità. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale, che, valutati unitariamente gli elementi probatori, ha ritenuto la condotta riconducibile alla ricettazione, anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, idonea a rivelare la volontà di occultamento e la mala fede. Ha inoltre escluso che le dichiarazioni del proprietario (che aveva indicato il ricorrente come possibile autore del furto) potessero invertire la valutazione compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Art. 648 cod. pen.
Norma integrata come fattispecie contestata: la Corte territoriale ha ritenuto che la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione possa essere desunta anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza dell'oggetto, rivelatrice della volontà di occultamento e della mala fede
Art. 81 cod. pen.
Richiamato nel dispositivo di primo grado fra i capi di imputazione; non oggetto di specifica interpretazione dalla Corte di legittimità nel provvedimento esaminato
Art. 494 cod. pen.
Citato tra i capi di imputazione in primo grado; la Corte d'Appello ha invece dichiarato non doversi procedere per i capi A e B relativi a dette fattispecie
Artt. 61 n.2 e 497 bis comma secondo cod. pen.
Richiamati fra i capi di imputazione e valutati in sede di merito: la Corte d'Appello ha escluso la procedibilità per tali capi nei confronti del ricorrente
Art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Cassazione per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso
Art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente come limite della cognizione di legittimità: impedisce alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove, consentendo il controllo solo su questioni di diritto e sulla congruità della motivazione
Art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; utilizzata per la formulazione delle conclusioni nell'udienza
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione probatoria sono inammissibili
- In tema di ricettazione, l'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta può contribuire a provare l'elemento soggettivo di mala fede, soprattutto quando l'oggetto è chiaramente provento di reato
- Contrasti testimoniali o dichiarazioni che indicano possibili responsabilità di terzi non sono di per sé idonei a rimuovere la valutazione motivata del giudice di merito sulla attendibilità delle prove
- Per impugnare con successo in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizio di motivazione sotto il profilo della logicità e congruità, non soltanto proporre una diversa interpretazione dei fatti
- Chi intende difendersi da un'accusa di ricettazione dovrebbe, se possibile, fornire immediata e plausibile giustificazione della provenienza dell'oggetto per escludere la presunzione di mala fede
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle Ammende; valutare il rischio processuale prima di proporre ricorso che si fondi su rivalutazioni di merito
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