Sentenza n. 3163/2026 - Milano, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 15/2024, depositata e resa pubblica il 25 gennaio 2024, Sez. Lavoro, r.g. 539/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 28 aprile 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 24 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 15/2024, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che aveva accertato, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, della l. n. 107/2015, il diritto al beneficio economico di euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oltre agli interessi legali e all’eventuale rivalutazione monetaria, condannando altresì il Ministero al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 aprile 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 24 marzo 2025, ma non era stata eseguita. Il ricorrente ha dedotto anche l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lodi entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta di intervento. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specifici e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015
Le disposizioni sono state disapplicate dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione, che ha riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo ai fini del riconoscimento degli interessi legali e dell’eventuale rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile nei confronti di un’amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata, non sia stata eseguita e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertati il giudicato, la notificazione del titolo esecutivo, l’inadempimento dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di dare completa esecuzione alla pronuncia entro un termine prefissato.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuta la liquidazione di un compenso specifico al commissario ad acta.
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