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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-265/18

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019. — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos contro Akvilė Jarmuškienė. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Regime speciale delle piccole imprese – Articoli da 282 a 292 – Franchigia IVA a favore delle piccole imprese con volume d’affari annuo inferiore al tetto fissato – Cessione simultanea di due beni immobili mediante una sola operazione – Superamento del limite annuo del volume d’affari per effetto del prezzo di vendita di uno dei due beni – Obbligo di assolvimento dell’imposta sul valore complessivo dell’operazione. — Causa C-265/18

Giurisprudenza europea62018CJ0265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce come calcolare il volume d’affari rilevante per la franchigia IVA delle piccole imprese quando un unico contratto riguarda due beni immobili. In presenza di una sola cessione, non è consentito separare artificialmente i singoli beni per applicare la soglia solo a uno di essi. L’IVA va quindi assolta sul valore complessivo dell’operazione.

IVA: nel regime speciale delle piccole imprese, una cessione unica di due beni immobili con un solo contratto va considerata nel suo valore complessivo ai fini del superamento della soglia di franchigia.

La questione giuridica

Se gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE debbano essere interpretati nel senso che, quando due beni immobili sono ceduti con un unico contratto a favore dello stesso acquirente e la soglia annua del volume d’affari per la franchigia delle piccole imprese è superata solo considerando uno dei beni, il cedente debba versare l’IVA sull’intero valore dell’operazione oppure solo sulla parte eccedente la soglia.

Principio di diritto

Gli articoli da 282 a 292 della direttiva IVA ostano a una scomposizione artificiosa di un’unica cessione immobiliare effettuata con un solo contratto: quando due beni immobili, strettamente connessi, sono trasferiti a uno stesso acquirente nell’ambito di una sola operazione e la soglia annua per la franchigia delle piccole imprese è superata in ragione del valore complessivo dell’operazione, l’IVA è dovuta sull’intero corrispettivo della cessione unica, anche se il valore di uno solo dei beni non farebbe superare la soglia.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 14, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articoli da 282 a 292 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 287 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 288 direttiva 2006/112/CE
  • Decisione di esecuzione 2011/335/UE

IVA e regime speciale delle piccole imprese nella cessione di due beni immobili con un unico contratto

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) in materia di regime speciale delle piccole imprese previsto dalla direttiva 2006/112/CE. Il giudizio trae origine da una contestazione fiscale relativa alla vendita, con un solo contratto, di una casa e del terreno sul quale essa insiste.

Fatti e procedimento principale

La sig.ra Akvilė Jarmuškienė aveva acquistato un fondo agricolo, sul quale in seguito erano stati edificati una casa ad uso abitativo e due edifici per agriturismo. Con un contratto del 28 dicembre 2012, ella e il comproprietario vendevano la casa con una parte del terreno per un corrispettivo complessivo di 450000 LTL, di cui 112500 LTL riferiti al terreno e 150000 LTL alla quota della casa spettante alla sig.ra Jarmuškienė.

A seguito di verifica IVA per il periodo 2012-2013, l’amministrazione fiscale lituana riteneva che l’operazione non fosse occasionale ma espressione di attività economica e contestava l’omessa applicazione dell’IVA sull’intero valore dell’operazione. La Commissione del contenzioso tributario lituana annullava invece la decisione amministrativa, osservando che si trattava di due beni distinti e che solo una delle due cessioni aveva superato la soglia rilevante. La Direzione nazionale delle imposte impugnava tale decisione, sostenendo che i due beni costituivano, economicamente, un’unica cessione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, che definisce la cessione di beni come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario;
  • gli articoli da 282 a 292 della direttiva IVA, relativi al regime speciale delle piccole imprese;
  • l’articolo 287, che consente agli Stati membri aderiti dopo il 1º gennaio 1978 di fissare una soglia annua per la franchigia;
  • l’articolo 288, che disciplina il calcolo del volume d’affari rilevante;
  • la decisione di esecuzione 2011/335/UE, con cui la Lituania è stata autorizzata ad applicare una soglia di 45000 EUR in deroga all’articolo 287, punto 11.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, quando due beni immobili sono ceduti con una sola operazione e la soglia annua di volume d’affari è superata solo considerando uno dei due beni, il soggetto passivo debba versare l’IVA:

  • sull’intero valore della cessione;
  • oppure solo sulla parte dell’operazione che eccede la soglia.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il regime speciale delle piccole imprese costituisce una deroga al regime ordinario dell’IVA e va interpretato restrittivamente. Tuttavia, nel caso di specie, la compravendita riguardava una sola operazione, conclusa con un unico contratto e diretta verso uno stesso acquirente, avente ad oggetto due beni immobili strettamente connessi.

Pur essendo il prezzo suddiviso nel contratto tra casa e terreno, la Corte rileva che il trasferimento del potere di disporre dei beni nel loro complesso è avvenuto mediante un solo atto giuridico. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, vi è una sola cessione, non suscettibile di essere scomposta in modo artificioso per fini IVA.

La Corte valorizza inoltre la finalità del regime speciale delle piccole imprese, che consiste in semplificazioni amministrative per gli operatori e per le amministrazioni fiscali. Se si imponessero calcoli separati per ciascun bene all’interno di una sola cessione, tale obiettivo verrebbe frustrato, senza alcuna reale riduzione degli oneri amministrativi.

Decisione

La Corte dichiara che gli articoli da 282 a 292 della direttiva 2006/112/CE devono essere interpretati nel senso che, quando una cessione a favore dello stesso acquirente comprende due beni immobili connessi per loro natura ed oggetto di un unico contratto di compravendita, e la soglia annua di volume d’affari viene superata, il soggetto passivo deve assolvere l’IVA sull’intero valore dell’operazione, considerando entrambi i beni. Non è quindi possibile limitare l’imposizione alla sola parte dell’operazione che, presa isolatamente, eccederebbe la soglia.

Principio affermato

Una cessione immobiliare unica, anche se composta da due beni distinti e con prezzi separatamente indicati, non può essere artificiosamente frammentata ai fini del regime speciale delle piccole imprese: la verifica della soglia va compiuta sul valore complessivo dell’operazione e, se tale soglia è superata, l’IVA è dovuta sull’intero corrispettivo.

Come è indicizzato

Materieivaregime delle piccole impresecessioni immobiliarifranchigia fiscalearmonizzazione fiscale

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