Cassazione Civile, Ordinanza n. 08643/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di addebito con cui l’INPS le richiedeva il pagamento di contributi previdenziali per l’indennità di malattia, oltre sanzioni e interessi, riferiti al mese di febbraio 2016, per complessivi euro 14.715,12. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano ritenuto dovuta la contribuzione di malattia anche per i lavoratori dello sport e dello spettacolo iscritti al regime ex ENPALS, sulla base delle modifiche normative introdotte dall’art. 20 del d.l. 112/2008, come integrato dall’art. 18, comma 16, del d.l. 98/2011. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2 e 13 del d.lgs. C.P.S. 708/1947, dell’art. 31, comma 5, l. 41/1986 e dell’art. 20, commi 1 e 1-bis, d.l. 112/2008, sostenendo che la disciplina speciale dei lavoratori dello sport e dello spettacolo escludesse l’obbligo di versare il contributo aggiuntivo per la malattia quando il datore di lavoro corrisponda già l’intera retribuzione in caso di assenza per malattia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricostruito l’evoluzione normativa: dalla legge n. 138/1943, al d.lgs. C.P.S. n. 708/1947 istitutivo dell’ENPALS, all’art. 74 l. n. 833/1978, all’art. 31 l. n. 41/1986 con la tabella G, fino all’art. 20, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008, introdotto nel 2011. Ha affermato che, dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che rientrano nell’ambito delle categorie per cui l’assicurazione malattia è applicabile sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia, anche se corrispondono direttamente il trattamento economico di malattia. Poiché i lavoratori interessati rientravano tra quelli sportivi e dello spettacolo iscritti all’ex ENPALS, l’INPS era legittimato a richiedere i contributi. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 2 e 13 d.lgs. C.P.S. n. 708/1947
norme del regime speciale ENPALS richiamate dalla ricorrente per sostenere l’esonero contributivo, ma interpretate nel quadro della successiva evoluzione legislativa che ne limita la portata originaria
art. 31, comma 5, l. n. 41/1986
prevede i contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia, secondo la tabella G, che comprende anche i lavoratori dello spettacolo
art. 20, comma 1, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008
norma di interpretazione dell’art. 6, comma 2, l. n. 138/1943: i datori di lavoro che corrispondono il trattamento economico di malattia non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione, nella formulazione originaria
art. 20, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008 conv. in l. n. 133/2008, introdotto dall’art. 18, comma 16, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
a decorrere dal 1° maggio 2011 i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia per le categorie di lavoratori cui l’assicurazione è applicabile
art. 6, comma 2, l. n. 138/1943
disposizione oggetto di interpretazione autentica che, letta insieme alle norme successive, non esclude più l’obbligo contributivo nei casi regolati dal comma 1-bis
art. 74 l. n. 833/1978
ha trasferito all’INPS la competenza all’erogazione delle prestazioni economiche per malattia e maternità già erogate dagli enti estinti
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
consente il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- In materia di contribuzione per l’indennità di malattia, l’assetto speciale di un settore previdenziale non impedisce l’applicazione della disciplina sopravvenuta che, per espressa previsione, rende comunque dovuto il contributo di finanziamento.
- Quando il legislatore, in un contesto di progressiva omogeneizzazione dei regimi previdenziali, stabilisce che determinati datori di lavoro siano "comunque" tenuti al versamento della contribuzione di malattia, la previsione opera anche se il datore di lavoro corrisponde direttamente al dipendente il trattamento economico di malattia.
- La disciplina della contribuzione di malattia deve essere ricostruita secondo il coordinamento tra norme speciali previgenti e successive modifiche legislative, privilegiando il dato testuale della norma più recente che estende l’obbligo contributivo alle categorie di lavoratori indicate nella tabella richiamata dalla legge.
- Per i lavoratori sportivi e dello spettacolo iscritti al regime ex ENPALS, l’INPS può richiedere la contribuzione per malattia se tali lavoratori rientrano tra le categorie per le quali l’assicurazione malattia è applicabile secondo la normativa vigente.
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