Sentenza n. 2161/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 855/2025, relativa all’attribuzione della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 855/2025, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, alle medesime condizioni del personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente euro 3.000,00, mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, chiedendo l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché la sentenza del giudice ordinario conteneva una condanna pecuniaria, era passata in giudicato ed era stata regolarmente notificata all’Amministrazione debitrice. In assenza di prova dell’adempimento o di fatti estintivi o modificativi, il Ministero è stato condannato a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi l’importo complessivo di euro 3.000,00 per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda, maggiorato degli interessi legali o della rivalutazione monetaria secondo l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e con ulteriore termine di sessanta giorni per liquidare e corrispondere quanto dovuto, senza compenso. Il commissario dovrà depositare la relazione sugli adempimenti tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all’Amministrazione le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È stato applicato per determinare gli interessi legali o la rivalutazione monetaria spettanti sulla somma dovuta, dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
l. n. 107/2015
È indicata quale fonte del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nella sentenza oggetto di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente, con riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari, ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato contiene una condanna dell’Amministrazione al pagamento o all’attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire puntualmente il comando giudiziale entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione costituita non dimostri l’avvenuto adempimento e non deduca fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione risultante dal giudicato, l’inadempimento può essere accertato sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionato al persistente inadempimento dell’Amministrazione, attribuendogli il compito di sostituirsi all’organo inadempiente entro un ulteriore termine.
- La nomina a commissario ad acta di un dirigente o responsabile già inserito nella struttura amministrativa debitrice può avvenire senza attribuzione di compenso quando l’attività commissariale rientra nell’adempimento di un ufficio pubblicistico affidato a un dipendente pubblico.
- L’esecuzione di una condanna relativa alla Carta del docente comprende, secondo il contenuto del giudicato, sia il rilascio dello strumento elettronico sia l’accredito dell’importo riconosciuto, con gli accessori economici stabiliti dalla sentenza ottemperanda.
Come è indicizzato
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