Cassazione Penale, Ordinanza n. 12185/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per tentata estorsione aggravata in concorso. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'erronea dichiarazione di responsabilità fondata sull'identificazione dell'imputato da parte di un teste; 2) il preteso travisamento della prova, con riferimento alla ricostruzione della sede del doppio incarico del teste, all'uso del plurale nella richiesta estorsiva e alla ricerca dell'imputato; 3) l'illegittimità del riconoscimento fotografico effettuato tramite sistema "weblase"; 4) la mancata escussione degli agenti della pattuglia mobile di zona. La Corte ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di "doppia conforme".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero diretti a sollecitare una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova non può essere dedotto nei termini prospettati dal ricorrente. Quanto al quarto motivo, ha escluso che la mancata escussione di ulteriori testimoni avesse carattere di decisività tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 56, 629 c.p.
richiamati come base normativa del reato contestato, qualificato come tentata estorsione in concorso e con aggravanti
art. 192, comma 3, c.p.p.
non si applica alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile; tali dichiarazioni possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità previa verifica della credibilità e attendibilità del dichiarante
art. 616 c.p.p.
implicitamente richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova non può essere utilizzato per introdurre in cassazione una nuova verifica del materiale istruttorio o per ampliare indebitamente il devolutum.
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, non sono soggette alla regola di corroborazione di cui all'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono da sole sorreggere la condanna se il giudice dia adeguata motivazione sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto.
- La censura sulla mancata assunzione di una prova è rilevante in cassazione solo se l'omissione concerne un elemento decisivo, idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non bastano incongruenze minime o marginali.
- Quando la motivazione di merito è coerente e immune da vizi logici e giuridici, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di appello.
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