Cassazione Penale, Ordinanza n. 29847/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha proposto istanza al giudice dell'esecuzione chiedendo di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati definiti con quattro sentenze emesse dai Tribunali di Roma e di Velletri. Il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta. In cassazione la difesa ha dedotto due censure: da un lato, l'omesso riconoscimento della continuazione almeno tra due dei reati, ritenuti omogenei, commessi in epoca temporalmente contigua; dall'altro, l'erronea valutazione della diversa indole dei reati, che avrebbe tenuto conto anche di fatti successivi. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze perché il provvedimento impugnato ha escluso la continuazione valorizzando l'assenza di elementi da cui desumere, sin dal primo reato in materia di stupefacenti, un programma criminoso comune, nonostante il periodo intermedio di circa nove mesi; i reati sono stati ritenuti espressione di autonome risoluzioni criminose e di una pervicace volontà criminale. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sull'omessa valutazione del parere del pubblico ministero, poiché tale parere era stato riportato e specificamente contrastato con l'argomento della mancata allegazione di elementi idonei a dimostrare un'ideazione unitaria e originaria.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede la desumibilità di un medesimo disegno criminoso; l'assenza di elementi che dimostrino una programmazione originaria anche solo generale tra i reati esclude il riconoscimento del vincolo.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone che sia desumibile, almeno in via generale, un programma criminoso unitario formato sin dall'origine; non basta la mera contiguità temporale tra i reati o la loro appartenenza alla stessa materia.
- Quando tra i fatti intercorre un apprezzabile intervallo temporale e mancano elementi specifici di collegamento programmatico, i reati possono essere ricondotti a autonome risoluzioni criminose e la continuazione può essere negata.
- Nel giudizio di legittimità sulla continuazione è censurabile solo un effettivo vizio di motivazione o di diritto; non è sufficiente una generica contestazione della valutazione di merito se il giudice dell'esecuzione ha indicato ragioni logiche e coerenti per escludere l'unitarietà del disegno criminoso.
- La diversa indole dei reati può essere valorizzata per escludere la continuazione tra gruppi di fatti, ma la relativa considerazione non è decisiva se la continuazione è già stata negata per mancanza di prova del programma criminoso comune.
Come è indicizzato
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