Cassazione Civile, Ordinanza n. 32210/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario, assistito da fideiussione, nel quale la correntista e i garanti contestavano addebiti ritenuti illegittimi e chiedevano il ricalcolo del saldo, la restituzione degli importi indebitamente pagati e la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto per asserita mancanza di forma scritta e per usura sopravvenuta, anatocismo e commissioni di massimo scoperto. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta, con conferma della condanna al pagamento del saldo passivo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 116 e 210 c.p.c. per avere la corte territoriale giustificato la mancata esibizione dei documenti bancari e per avere negato efficacia alla richiesta di esibizione; 2) violazione degli artt. 1421, 2697 c.c., 112, 116, 210 c.p.c. e 117 t.u.b. per non avere dichiarato nullo il contratto di conto corrente per difetto di forma scritta, pur in assenza della sua produzione da parte della banca; 3) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, sostenendo che la corte di merito avrebbe ammesso una prova testimoniale in contrasto con la necessaria forma scritta ad substantiam del contratto; 4) ulteriore violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. per non avere tratto dall’inottemperanza all’ordine di esibizione la prova degli assunti attorei. La Corte di merito aveva ritenuto che l’onere della prova gravasse sui correntisti, che il documento contrattuale e gli estratti conto non potessero essere richiesti in esibizione per supplire alla carenza probatoria della parte attrice, che la banca non fosse tenuta alla conservazione sine die di documenti ultradecennali e che la disciplina sull’usura sopravvenuta non determinasse nullità della clausola originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, o comunque manifestamente infondati, i motivi che miravano a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla prova del rapporto e degli addebiti. In particolare ha confermato il principio per cui, quando il cliente agisce per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate in base a clausole nulle, incombe su di lui l’onere di produrre il contratto e la documentazione contabile necessaria a dimostrare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti; l’ordine di esibizione non può essere utilizzato per colmare il mancato assolvimento di tale onere; la banca non è tenuta alla conservazione sine die dei documenti relativi a rapporti ultradecennali; la censura sulla motivazione è stata reputata infondata perché la sentenza impugnata era adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all’ulteriore importo a favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti e l’andamento del rapporto grava sul correntista che agisce in ripetizione, non sulla banca.
art. 116 c.p.c.
La censura non può trasformarsi in una rivalutazione del merito sulla prova già esaminata dai giudici di merito.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione non è ammissibile quando è volto a supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio della parte richiedente e deve riguardare documenti specificamente individuati.
art. 94 c.p.c.
L’esibizione presuppone documenti nella disponibilità della controparte; nel caso concreto la banca ha escluso di averne la disponibilità.
art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamato dai ricorrenti come parametro di forma scritta del contratto di conto corrente; la Corte non ha accolto la censura di nullità per difetto di produzione del contratto.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è stata ritenuta esistente e non meramente apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza impugnata soddisfaceva i requisiti minimi di motivazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente è stato escluso.
art. 380-bis c.p.c.
Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta del relatore/presidente, si applicano le conseguenze sanzionatorie previste dal comma finale.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La Corte ha applicato la condanna equitativa a favore della controparte e la condanna alla Cassa delle ammende in quanto la decisione è conforme alla proposta di inammissibilità/rigetto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
legge n. 108 del 1996
La disciplina dell’usura si applica alle operazioni di finanziamento; l’usura sopravvenuta non determina, di per sé, nullità o inefficacia della clausola originariamente lecita.
art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993
Il dovere di conservazione della documentazione bancaria non si estende sine die e comunque non sposta l’onere della prova sul cliente.
Massime di principio
- Quando il correntista agisce per la ripetizione di addebiti bancari illegittimi e per la rideterminazione del saldo, deve provare sia il titolo dedotto come nullo o illegittimo sia l’andamento del rapporto, mediante contratto ed estratti conto o documenti equivalenti; non è la banca a dover supplire alla mancanza di tale prova.
- L’ordine di esibizione documentale non può essere utilizzato come strumento esplorativo o sostitutivo dell’onere probatorio della parte che lo richiede; esso presuppone l’indicazione specifica dei documenti e la loro concreta disponibilità presso la controparte.
- Il principio di vicinanza della prova non opera, di regola, per trasferire sulla banca l’onere di produrre il contratto di conto corrente, poiché ciascuna parte acquisisce normalmente la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione.
- Nel giudizio di rideterminazione del saldo di conto corrente, il giudice può integrare la ricostruzione contabile con elementi aliunde acquisiti solo se esiste già una base documentale sufficiente; in presenza di documentazione gravemente lacunosa, la domanda resta non provata.
- L’usura sopravvenuta nei contratti di finanziamento non comporta automaticamente la nullità o inefficacia della clausola sugli interessi validamente pattuita al momento della stipula.
- La motivazione è apparente solo quando manca del tutto il percorso argomentativo o esso è solo formalmente esistente; non ricorre il vizio se la sentenza di merito affronta in modo coerente i punti decisivi della controversia.
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