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Sentenza

Sentenza del 23/01/2020 n. 385 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Accertamenti bancari - Autorizzazione - Necessità - Esibizione al contribuente o motivazione - Obbligo - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'utilizzo, a fondamento di un accertamento tributario, di risultanze derivanti da accertamenti bancari ritenendo che tali risultanze fossero invalide perché non era stato esibito al contribuente il provvedimento di autorizzazione e perché tale provvedimento non avrebbe contenuto una motivazione specifica o puntuale.

La decisione

La corte ha ritenuto che i risultati degli accertamenti bancari siano utilizzabili purché gli stessi siano stati debitamente autorizzati. Tuttavia non è richiesto che il provvedimento di autorizzazione venga esibito al contribuente in sede amministrativa né che il provvedimento contenga una motivazione particolareggiata. In pratica, è sufficiente l'esistenza di una valida autorizzazione; la mancata esibizione al contribuente o l'assenza di ampia motivazione non inficiano automaticamente la utilizzabilità degli atti bancari.

Norme richiamate

  • Normativa sull'accertamento bancario (es. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

    La norma richiede l'autorizzazione per l'efficacia degli accertamenti bancari; la giurisprudenza interpreta questo requisito come formale rispetto all'obbligo di produzione nei confronti del contribuente e non impone una motivazione particolarmente dettagliata nel provvedimento di autorizzazione.

Massime di principio

  • Gli accertamenti bancari sono utilizzabili se è dimostrabile l'esistenza di una regolare autorizzazione: l'esistenza è il requisito essenziale.
  • La pubblica amministrazione non è obbligata a esibire il provvedimento di autorizzazione al contribuente in fase amministrativa perché la mancata esibizione non annulla automaticamente la prova bancaria.
  • Il provvedimento autorizzativo non richiede una motivazione particolarmente analitica per rendere utilizzabili i dati bancari; è sufficiente la legittimazione formale all'accesso.
  • Per contestare efficacemente l'utilizzabilità degli accertamenti bancari il contribuente deve provare l'assenza, l'irregolarità o l'invalidità dell'autorizzazione, non limitarsi a rilevarne la mancata esibizione.
  • In sede giurisdizionale il contribuente può chiedere la produzione dell'atto autorizzativo: se l'amministrazione non è in grado di dimostrarne l'esistenza, le risultanze possono essere escluse.
  • Prudenza operativa: verificare sempre la sussistenza formale dell'autorizzazione e, in caso di dubbio, contestarne la validità specificando vizi formali o sostanziali rilevabili.

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