Sentenza del 23/01/2020 n. 385 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamenti bancari - Autorizzazione - Necessità - Esibizione al contribuente o motivazione - Obbligo - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo, a fondamento di un accertamento tributario, di risultanze derivanti da accertamenti bancari ritenendo che tali risultanze fossero invalide perché non era stato esibito al contribuente il provvedimento di autorizzazione e perché tale provvedimento non avrebbe contenuto una motivazione specifica o puntuale.
La decisione
La corte ha ritenuto che i risultati degli accertamenti bancari siano utilizzabili purché gli stessi siano stati debitamente autorizzati. Tuttavia non è richiesto che il provvedimento di autorizzazione venga esibito al contribuente in sede amministrativa né che il provvedimento contenga una motivazione particolareggiata. In pratica, è sufficiente l'esistenza di una valida autorizzazione; la mancata esibizione al contribuente o l'assenza di ampia motivazione non inficiano automaticamente la utilizzabilità degli atti bancari.
Norme richiamate
Normativa sull'accertamento bancario (es. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
La norma richiede l'autorizzazione per l'efficacia degli accertamenti bancari; la giurisprudenza interpreta questo requisito come formale rispetto all'obbligo di produzione nei confronti del contribuente e non impone una motivazione particolarmente dettagliata nel provvedimento di autorizzazione.
Massime di principio
- Gli accertamenti bancari sono utilizzabili se è dimostrabile l'esistenza di una regolare autorizzazione: l'esistenza è il requisito essenziale.
- La pubblica amministrazione non è obbligata a esibire il provvedimento di autorizzazione al contribuente in fase amministrativa perché la mancata esibizione non annulla automaticamente la prova bancaria.
- Il provvedimento autorizzativo non richiede una motivazione particolarmente analitica per rendere utilizzabili i dati bancari; è sufficiente la legittimazione formale all'accesso.
- Per contestare efficacemente l'utilizzabilità degli accertamenti bancari il contribuente deve provare l'assenza, l'irregolarità o l'invalidità dell'autorizzazione, non limitarsi a rilevarne la mancata esibizione.
- In sede giurisdizionale il contribuente può chiedere la produzione dell'atto autorizzativo: se l'amministrazione non è in grado di dimostrarne l'esistenza, le risultanze possono essere escluse.
- Prudenza operativa: verificare sempre la sussistenza formale dell'autorizzazione e, in caso di dubbio, contestarne la validità specificando vizi formali o sostanziali rilevabili.
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