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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07926/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Il proprietario di un appartamento acquistato dalla società costruttrice-venditrice agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivati da infiltrazioni di umidità verificatesi nell'immobile e il rimborso delle spese sostenute per gli interventi necessari a eliminarne le cause, oltre alle somme pagate ai conduttori a titolo di ristoro dei danni subiti. Deduceva che l'immobile presentava carenze costruttive e che, nonostante un primo intervento della venditrice, il fenomeno si era ripresentato. Il Tribunale aveva liquidato solo una parte dei danni sulla base dell'accertamento tecnico preventivo; la Corte d'appello, invece, accoglieva in parte l'appello del proprietario e rideterminava il risarcimento. La società ricorreva per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2043 c.c. per avere la Corte territoriale aderito alla seconda consulenza tecnica e riconosciuto il danno senza prova certa del nesso causale; omesso esame di fatti decisivi relativi al decorso del tempo, alla variazione dello stato dei luoghi e alle possibili cause alternative dei fenomeni (fisiologico deterioramento, mancata manutenzione, condizioni atmosferiche e modalità di conduzione dell'appartamento).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto anzitutto gravemente insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti, richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non consentiva una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti. Ha inoltre osservato che, anche a voler esaminare i motivi, entrambi sarebbero stati inammissibili: il primo perché la doglianza sull'art. 116 c.p.c. non denunciava un vero errore di regola legale di valutazione della prova ma contestava il cattivo apprezzamento del materiale istruttorio; il secondo perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare il mancato esame di elementi istruttori quando il fatto storico sia comunque stato considerato dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggravato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa che consenta alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altre fonti o atti.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dall'ordinamento o non la valuta secondo il prudente apprezzamento nei casi in cui ciò è imposto; non basta contestare il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2043 c.c.

    La censura richiamava la norma aquiliana per sostenere l'insussistenza di una prova certa del nesso causale, ma la Corte non è entrata nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece ammesso per il mero omesso esame di elementi istruttori o per il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale: deve permettere alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda senza consultare atti esterni o la sentenza impugnata.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'adozione di un criterio legale di valutazione della prova erroneo; se si contesta solo la ricostruzione del fatto o il peso dato alle prove, il motivo è inammissibile o non scrutinabile come violazione di legge.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori o la mera preferenza accordata a una consulenza tecnica rispetto a un'altra.
  • Quando il fatto storico controverso sia stato comunque considerato dal giudice di merito, non è consentito trasformare in vizio di legittimità il dissenso sulla valutazione delle risultanze probatorie.
  • In presenza di ricorso inammissibile, la parte ricorrente sopporta le spese del giudizio di cassazione e, se ne ricorrono i presupposti, l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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