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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08135/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la classificazione tariffaria, ai fini assicurativi INAIL, dell'attività di pulizia svolta da una società nell'ambito di una specifica posizione assicurativa territoriale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto corretta la ripartizione dell'attività in due voci tariffarie del settore terziario: voce 0721 (piccole pulizie) per il 20% delle retribuzioni e voce 0411 (pulizie civili) per l'80%. La società ricorrente ha impugnato tale pronuncia con quattro motivi: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamentando un'erronea valutazione di una determina del Presidente INAIL del 23.4.2020 e sostenendo l'equiparabilità delle denunce di nuovo lavoro a quelle di variazione; 2) violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., deducendo un'errata distribuzione dell'onere della prova e un indebito valore attribuito ai verbali ispettivi, assumendo che spettasse all'INAIL provare le ragioni della riclassificazione tariffaria; 3) vizio di motivazione e/o motivazione apparente, contestando la quantificazione percentuale delle attività e la mancata nomina di CTU; 4) omesso esame di un fatto decisivo in relazione al mancato espletamento della consulenza tecnica d'ufficio. L'INAIL ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, privo della necessaria specifica indicazione dei documenti richiamati e nuovo, oltre che risolventesi in una richiesta di rivalutazione del merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che correttamente la Corte territoriale aveva posto a carico dell'INAIL la prova dei presupposti della riclassificazione e, comunque, il ricorso mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie, già compiuta sulla base non solo dei verbali ispettivi ma anche dei contratti di appalto e di altra documentazione. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta ampia, argomentata e idonea a superare il minimo costituzionale, risultando la censura diretta solo a ottenere una diversa lettura del merito. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato e comunque non scrutinabile nei limiti del vizio dedotto, sia perché la causa era decisa in doppia conforme, sia perché il mancato espletamento della CTU non integra un 'fatto' decisivo omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene la necessaria specifica indicazione e localizzazione dei documenti e degli atti su cui si fonda, né consente un confronto puntuale con la sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di riclassificazione tariffaria INAIL, la Corte ha ribadito che l'onere di provare i presupposti della pretesa incombe sull'ente che richiede la riclassificazione e la maggiore contribuzione.

  • art. 2700 c.c.

    I verbali ispettivi hanno efficacia probatoria privilegiata nei limiti della fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma il ricorso non può limitarsi a contestarne genericamente il contenuto senza specifica critica alle altre prove valorizzate dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la censura riguarda un elemento già esaminato o quando si è in presenza di una motivazione solo non condivisa; inoltre non può essere usato per contestare la mancata ammissione di una CTU.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione se il fatto è stato ricostruito negli stessi termini dai giudici di primo e secondo grado.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012

    La limitazione alla deducibilità del vizio motivazionale si applica agli appelli proposti dopo il termine previsto dalla norma di conversione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo dovuto è pari a quello già previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • In tema di riclassificazione ai fini INAIL, grava sull'ente che pretende la diversa tariffazione l'onere di dimostrare i presupposti fattuali e normativi della pretesa.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione effettiva, coerente e sorretta da un esame delle risultanze documentali, anche se il ricorrente la ritenga erronea.
  • Il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio non integra, di per sé, un fatto decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., specie quando il giudice di merito abbia motivato sulla superfluità dell'ausilio tecnico.
  • In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se i giudici di primo e secondo grado hanno ricostruito in modo coincidente il fatto controverso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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