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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di diniego prot. n. 7748 del 12 luglio 2024, emesso dal SUAP del Comune di Melissano in ordine alla richiesta di permesso di costruire presentata dalla ditta ricorrente in data 29 maggio 2024 per la realizzazione di un esercizio commerciale al dettaglio, media struttura di vendita, del settore alimentare e non (settore misto); - della nota prot. 7743 del 12 luglio 2024, recante il diniego espresso dal Settore Tecnico del Comune di Melissano in ordine alla medesima pratica; - ove occorra, del preavviso di diniego reso dal SUAP con provvedimento prot. n.7133 del 28 giugno 2024 e del preavviso di diniego reso dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio, Servizio Edilizia e Urbanistica, con nota prot. n. 6492 del 14 giugno 2024; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202400973

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di una media struttura di vendita alimentare e non alimentare, con relativi preavvisi e parere tecnico recepito dal SUAP

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una media struttura di vendita in un’area classificata dallo strumento urbanistico come “Contesto urbano in fase di attuazione – CU5” e ricadente nel Piano Particolareggiato “zona Cardilla”. Dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis l. 241/1990, la società aveva presentato osservazioni. Il Comune aveva poi respinto l’istanza richiamando, mediante recepimento del parere del Settore Tecnico, i principi affermati in precedenti sentenze relative a un diverso progetto commerciale localizzato in area S3. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2909 c.c., eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, violazione del principio di liberalizzazione del commercio e erronea interpretazione del Piano Generale e del Piano Particolareggiato. Ha sostenuto che le precedenti pronunce non potevano spiegare effetti preclusivi nei suoi confronti, non essendo stata parte di quei giudizi, e che il proprio progetto era oggettivamente diverso, essendo localizzato in area S1 e riguardando una media struttura di vendita riconducibile alle attività distributive di base espressamente ammesse dal Piano Particolareggiato. Con il secondo motivo ha dedotto incompetenza e violazione dell’art. 4 d.P.R. 160/2010, sostenendo che il diniego, formalmente adottato dal SUAP, fosse in realtà imputabile al Settore Tecnico, il cui parere era stato integralmente recepito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che il diniego era basato esclusivamente sulla ritenuta efficacia impeditiva di precedenti sentenze riguardanti un progetto di opificio commerciale in area S3. Il progetto della ricorrente, invece, era localizzato in area S1, per la quale il Piano Particolareggiato ammetteva espressamente attrezzature destinate ad attività commerciali, comprese le attività distributive di base; inoltre, esso riguardava una media struttura di vendita e non un opificio commerciale. Le fattispecie non erano quindi sovrapponibili e non emergeva un contrasto evidente e immediato con la destinazione residenziale del comparto. Il Comune non poteva limitarsi al richiamo dei precedenti giurisprudenziali, ma doveva esaminare in concreto il progetto, la sua conformità al Piano Particolareggiato e gli ulteriori parametri rilevanti. Il secondo motivo è stato respinto: il recepimento, da parte del SUAP competente, delle conclusioni di un parere reso dal Settore Tecnico non determina un vizio di competenza, quando l’atto finale sia adottato dall’organo titolare della funzione. Il SUAP non aveva considerato il parere vincolante, ma ne aveva fatto propria la motivazione; tale tecnica è ammessa dall’art. 3, comma 3, l. 241/1990 sulla motivazione per relationem. Il TAR ha annullato il diniego, facendo salvo il potere-dovere del Comune di riesaminare l’istanza nel rispetto dei criteri indicati in sentenza, e ha condannato l’amministrazione al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha utilizzato il preavviso di diniego e la ricorrente ha presentato osservazioni; la decisione, tuttavia, è stata fondata sulla necessità di una valutazione concreta del progetto e non sul mero richiamo di precedenti giurisprudenziali.

  • art. 3, comma 3, l. 241/1990

    la motivazione per relationem è del tutto legittima, in quanto essa è ammessa dall'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, nel caso in cui il provvedimento sia preceduto e giustificato da atti istruttori in esso espressamente richiamati, resi disponibili alla parte incisa dall'esercizio del potere pubblico

    L’organo procedente può motivare per relationem richiamando e facendo proprie le conclusioni di un atto istruttorio o di un parere, purché l’atto richiamato sia espressamente indicato e disponibile all’interessato; il recepimento non comporta, di per sé, incompetenza dell’organo procedente.

  • art. 4 d.P.R. 160/2010

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla competenza del SUAP, ma il motivo è stato respinto perché il diniego risultava comunque adottato dall’organo titolare della funzione.

  • art. 2909 c.c.

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sostenendo l’inopponibilità e comunque l’assenza di efficacia preclusiva delle precedenti sentenze nei suoi confronti; il giudice ha fondato l’accoglimento soprattutto sulla diversità oggettiva delle fattispecie.

Massime di principio

  • Un’amministrazione non può rigettare un’istanza edilizia limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali relativi a un diverso intervento e a una diversa classificazione urbanistica; deve verificare in concreto la conformità del progetto presentato alle previsioni urbanistiche applicabili e agli ulteriori parametri rilevanti.
  • La motivazione di un diniego non può fondarsi su una precedente decisione giudiziaria quando il progetto esaminato nel nuovo procedimento presenti caratteristiche oggettivamente diverse, tali da escludere la sovrapponibilità delle fattispecie.
  • La previsione urbanistica che ammette espressamente attività commerciali, comprese le attività distributive di base, impedisce di considerare in astratto incompatibile una media struttura di vendita senza una concreta verifica dell’incidenza dell’intervento sulla destinazione complessiva dell’area.
  • Il recepimento, da parte dell’organo procedente competente, di un parere o di un atto istruttorio formato da altro ufficio della medesima amministrazione non determina incompetenza: si tratta di motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia espressamente individuato e conoscibile dall’interessato.
  • Il fatto che l’organo competente faccia proprie le conclusioni di un altro ufficio non trasforma il parere in un atto decisorio né trasferisce la competenza, se la determinazione finale resta adottata dall’organo titolare della funzione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneIncompetenzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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