Cassazione Penale, Ordinanza n. 24169/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di merito è rimasta ferma: conferma della responsabilità e della pena come rideterminata in appello, con mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità affermata in primo grado, limitandosi a rideterminare la pena. L'unico motivo dedotto in cassazione riguardava la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il giudice di merito avesse omesso una corretta valutazione degli elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era esente da evidenti illogicità e che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il disagio dell'imputato come elemento non decisivo e, soprattutto, i numerosi precedenti gravanti sullo stesso, da cui desumeva una scelta consapevole di dedicarsi ad attività delittuose per il proprio sostentamento.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche quando la motivazione del giudice di merito sia logica, non manifestamente illogica e fondata su elementi ritenuti decisivi.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti: è sufficiente che richiami quelli ritenuti rilevanti o decisivi, rimanendo implicitamente superati gli altri.
- La presenza di numerosi precedenti penali può essere valorizzata dal giudice di merito per escludere le attenuanti generiche, se viene letta come indice di una scelta stabile e consapevole di delinquere per il sostentamento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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