Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18675/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bologna del 18/09/2020. Si deduceva: (i) errata qualificazione giuridica dei fatti contestati, sostenendo che a Pannuti doveva essere contestato di avere favorito la permanenza sul territorio di stranieri entrati legalmente (ipotesi di cui al quinto comma dell'art.12 D. Lgs. n.286/1998) e non il favoreggiamento dell'ingresso illegale (art.12, comma 3 e 3-ter); (ii) errore nel calcolo della pena perché, nella rideterminazione, non sarebbe stata eliminata la frazione di mesi sette di reclusione corrispondente alla sanzione applicata ex art.81 c.p. per il reato dichiarato prescritto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto i motivi o generici o manifestamente infondati. Sulla qualificazione del fatto la Corte ha richiamato risultanze investigative dalle quali emergeva che "nessuno degli stranieri ... aveva mai registrato il primo ingresso" nel territorio italiano, elemento che smentiva la tesi dell'ingresso legale e confermava la qualificazione applicata dalla Corte territoriale (art.12, commi 1,3,3-ter D. Lgs. n.286/1998). Quanto al presunto errore di calcolo della pena, la Corte ha evidenziato come il trattamento sanzionatorio sia stato diversamente operato in primo e secondo grado: in entrambi i gradi la pena base era pari ad anni 7 e mesi 6, diminuita per le attenuanti a 5 anni; in primo grado era stato poi aggiunto un aumento per continuazione (mesi 7) con conseguente calcolo diverso dopo il rito abbreviato, mentre in appello la diminuzione per il rito è stata applicata direttamente sulla pena di 5 anni senza considerare l'aumento per continuazione, determinando la pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione e multa di Euro 960.000 per il capo A; il capo B) (art. 494 c.p. etc.) è stato dichiarato prescritto. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D. Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), art. 12

    La Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto applicabile la normativa sulle condotte connesse all'ingresso e al soggiorno degli stranieri. In base agli accertamenti (mancata registrazione del "primo ingresso") è stata confermata la qualificazione per il favoreggiamento dell'ingresso/soggiorno irregolare (commi richiamati) e non la fattispecie riferita alla mera permanenza di soggetti entrati legalmente.

  • Codice penale, art. 81 (continuazione)

    L'art. 81 c.p. è stato rilevante ai fini dell'aumento per continuazione applicato in primo grado (mesi 7). La Corte ha chiarito che la diversa imputazione del trattamento in appello (applicazione della diminuzione per il rito direttamente sulla pena di anni 5 senza considerare l'aumento per continuazione) giustifica la differenza del risultato e rende infondato il motivo di errore nel calcolo della pena.

  • Codice penale, art. 494

    Il capo B), relativo agli artt. 81, 110 e 494 c.p., è stato dichiarato prescritto dalla Corte d'appello; la Cassazione ha preso atto della prescrizione e ha confrontato l'effetto di tale dichiarazione sul calcolo complessivo della pena.

  • Codice penale, art. 110

    Richiamato come norma compositiva della responsabilità per il concorso nei reati indicati; applicato nella ricostruzione della partecipazione dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente ai pagamenti previsti.

  • Decisione Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare l'assenza di profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; giustifica la condanna alle spese e alla somma alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per contestare la qualificazione giuridica di un fatto in materia di immigrazione è necessario confrontarsi puntualmente con le risultanze probatorie: se gli atti mostrano che non è stato registrato il "primo ingresso", la tesi dell'ingresso legale rischia di essere infondata.
  • I motivi in cassazione devono essere specifici e motivati; censure generiche o apodittiche sono suscettibili di declaratoria di inammissibilità.
  • La determinazione della pena richiede attenzione ai calcoli effettuati in ciascun grado (pena base, attenuanti, aumento per continuazione, diminuzione per il rito): per impugnare il calcolo è necessario dimostrare concretamente l'errore aritmetico o logico collegandolo alle singole figure applicate.
  • La prescrizione di un capo di imputazione incide sul quadro sanzionatorio complessivo ma la diversa gestione degli aumenti o diminuzioni tra primo e secondo grado può produrre differenze apparenti che non costituiscono necessariamente un errore.
  • In sede di cassazione, la Corte valorizza le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito se fondate su elementi processuali; per ribaltarle occorre indicare specifiche contraddizioni o vizi nella valutazione probatoria.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.