Sentenza n. 660/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 836 del 30.12.2020, notificata il 4.01.2021, con la quale è stata rilasciata al ricorrente la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale marittima n. 1/2007 dell’8.5.2007 e successive suppletive ed atti ricognitivi, nella parte in cui l'efficacia dell'atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l'area in concessione senza nulla pretendere; - della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 837 del 30.12.2020, notificata il 4.1.2021, con la quale è stata rilasciata al ricorrente la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale marittima n. 2/2007 del 8.05.2007 e successive suppletive ed atti ricognitivi, nella parte in cui l'efficacia dell'atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l'area in concessione senza nulla pretendere; nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga delle concessioni demaniali marittime nel comune di Palagiano n. 1/2007 e successive suppletive ed atti ricognitivi e 2/2007 e successive suppletive ed atti ricognitivi secondo il disposto e nei termini di cui all'art. 1, commi 682 e seguenti della Legge n. 145/2018 e dunque senza l'apposizione di alcuna condizione risolutiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'Amato Donato il 30/6/2021: - dell'atto del Comune di Palagiano, Settore Tecnico, recante n. prot. 12533 del 24.5.2021, avente ad oggetto “Addendum alla concessione demaniale marittima n. 01/2007 del 8/05/2007 e successive suppletive e atti ricognitivi”, notificato il 15.6.2021, con il quale è stata formalizzata la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale n. 01/2007 dell’8.5.2007 (Comune di Palagiano) e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l'efficacia dell'atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l'area in concessione senza nulla pretendere; - dell'atto del Comune di Palagiano, Settore Tecnico, recante n. prot. 12534 del 24.5.2021, avente ad oggetto “Addendum alla concessione demaniale marittima n. 2/2007 del 8/05/2007 e successive suppletive e atti ricognitivi”, notificato il 15.6.2021, con il quale è stata formalizzata la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale n. 2/2007 dell’8.5.2007 (Comune di Palagiano) e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l'efficacia dell'atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n. 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l'area in concessione senza nulla pretendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti comunali di proroga al 31 dicembre 2033 di due concessioni demaniali marittime, limitatamente alle clausole che subordinavano l'efficacia della proroga a una condizione risolutiva collegata a sopravvenienze normative o giurisprudenziali e prevedevano, in caso di risoluzione, la liberazione dell'area senza indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le determinazioni comunali del 30 dicembre 2020 e gli addendum del 24 maggio 2021 relativi alla proroga al 31 dicembre 2033 di due concessioni demaniali marittime, chiedendo l'eliminazione delle condizioni risolutive e l'accertamento del diritto alla proroga incondizionata prevista dall'art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682-683, della legge n. 145/2018; eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, anche interna all'atto, nonché violazione del legittimo affidamento, dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità; violazione degli artt. 42, 47 e 48 del Codice della navigazione, incompetenza e ulteriore violazione del legittimo affidamento. Il ricorrente ha inoltre dichiarato di avere mantenuto interesse alla decisione, in ragione degli obblighi assunti e degli investimenti programmati confidando nella proroga fino al 2033. È intervenuta ad adiuvandum un'associazione di categoria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. In primo luogo, ha rilevato che la deliberazione della Giunta comunale n. 108/2025 aveva sostanzialmente innovato il rapporto concessorio, prendendo atto della disciplina sopravvenuta e fissando la durata delle concessioni secondo il nuovo termine massimo del 30 settembre 2027, comunque subordinato alla conclusione delle procedure di affidamento. Tale deliberazione non era stata impugnata dal ricorrente, che vi aveva prestato acquiescenza, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sugli atti originariamente impugnati. In secondo luogo, il TAR ha osservato che la normativa sopravvenuta e i più recenti orientamenti giurisprudenziali avevano definitivamente escluso la possibilità di ottenere una proroga automatica fino al 31 dicembre 2033. Ha comunque aggiunto che le censure erano infondate: trattandosi di un rapporto di durata disciplinato da successive leggi-provvedimento, la proroga prevista dalla legge n. 145/2018 era destinata a essere superata da norme successive; gli atti comunali avevano natura sostanzialmente ricognitiva della disciplina legislativa vigente. Le spese sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 1, commi 682-683, l. 145/2018
La disciplina aveva previsto la proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, ma non ha impedito il successivo superamento della proroga per effetto di una nuova disciplina legislativa della materia.
art. 1, comma 1, d.l. 131/2024, convertito in l. 166/2024
Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027
La normativa sopravvenuta ha previsto che le concessioni demaniali marittime continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento delle procedure di affidamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, un atto successivo dell'amministrazione recepisce una nuova disciplina legislativa e ridefinisce il termine di efficacia di una concessione, la mancata impugnazione di tale atto può determinare acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sugli atti precedenti, ormai sostituiti o superati.
- La sopravvenienza di una disciplina legislativa incompatibile con la proroga automatica di una concessione demaniale marittima esclude la possibilità di ottenere giudizialmente la conservazione della proroga originaria fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
- In materia di concessioni demaniali marittime disciplinate da successive leggi-provvedimento, gli atti adottati dagli enti locali possono avere natura meramente ricognitiva della disciplina legislativa applicabile; la durata del rapporto è quindi conformata direttamente dalla legge, senza che l'amministrazione possa assicurare la stabilità di una proroga incompatibile con norme successive.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione può essere dichiarata anche quando, oltre all'intervenuta modifica del rapporto concessorio, le sopravvenienze normative rendano comunque non conseguibile il bene della vita richiesto dal ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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