Regolamento (UE) 2020/111
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 per quanto riguarda le attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile e i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE di sicurezza aerea sotto due profili principali: da un lato inserisce Serbia e Israele tra i paesi terzi i cui standard di sicurezza sono considerati equivalenti, ma solo per specifici aeroporti; dall’altro riforma l’approvazione delle attrezzature di sicurezza dell’aviazione civile, introducendo un "marchio UE" e una banca dati europea. Vengono fissate regole su prova, approvazione, etichettatura, riconoscimento reciproco, sospensione e ritiro dello status delle apparecchiature. Sono inoltre previste deroghe per misure più severe o approvazioni nazionali degli Stati membri.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 in materia di sicurezza dell’aviazione civile, aggiornando l’elenco dei paesi terzi con norme equivalenti e introducendo un regime UE di approvazione delle attrezzature di sicurezza.
Ambito di applicazione
Si applica alla sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione europea, in particolare alle autorità competenti, ai fabbricanti, agli operatori e ai soggetti che utilizzano attrezzature di sicurezza per l’attuazione delle misure previste dai programmi nazionali di sicurezza. Riguarda, sul piano territoriale, tutti gli Stati membri dell’UE e, per l’equivalenza delle norme di sicurezza, la Repubblica di Serbia limitatamente all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado e lo Stato d’Israele limitatamente all’aeroporto internazionale Ben Gurion. Le nuove regole sulle attrezzature si applicano dal 20º giorno successivo alla pubblicazione, salvo specifiche disposizioni dal 1º aprile 2020 e il vincolo, per alcune attrezzature, di installazione solo dopo il 1º ottobre 2020 con marchio UE o status provvisorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/111 – sicurezza dell’aviazione civile e approvazione delle attrezzature di sicurezza
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 nell’ambito della sicurezza dell’aviazione civile. L’intervento risponde all’esigenza di aggiornare sia l’elenco dei paesi terzi riconosciuti come equivalenti sotto il profilo della sicurezza, sia il sistema di approvazione e controllo delle attrezzature di sicurezza utilizzate negli aeroporti e dagli operatori del settore.
Ambito e finalità dell’intervento
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 300/2008 e il regolamento (CE) n. 272/2009, che definiscono le norme fondamentali comuni di sicurezza dell’aviazione civile e la procedura di riconoscimento dell’equivalenza delle norme dei paesi terzi. In tale contesto, il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2015/1998, sia per includere nuovi paesi/ aeroporti considerati equivalenti, sia per introdurre un regime armonizzato di approvazione delle attrezzature di sicurezza con marchio UE.
Paesi terzi considerati equivalenti
L’allegato del regolamento (UE) 2015/1998 viene modificato per inserire:
- la Repubblica di Serbia, per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado;
- lo Stato d’Israele, per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion.
Le verifiche della Commissione hanno riguardato, per la Serbia, la conformità ai criteri della parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009; per Israele, la conformità è stata accertata limitatamente alla sicurezza degli aeromobili e allo screening dei passeggeri e del bagaglio a mano.
Requisiti generali sulle attrezzature di sicurezza
Il nuovo capitolo 12 stabilisce che l’autorità, l’operatore o il soggetto che utilizza le attrezzature per l’attuazione delle misure di sicurezza, secondo il programma nazionale di sicurezza dell’aviazione civile di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 300/2008, deve garantire la conformità delle attrezzature agli standard del capitolo stesso.
Sono previsti alcuni principi di base:
- devono essere effettuate prove di routine per ogni singola attrezzatura;
- il fabbricante deve fornire un metodo operativo, e l’attrezzatura deve essere valutata e usata in conformità ad esso;
- se più attrezzature sono combinate, ciascuna deve rispettare le specifiche sia separatamente sia come sistema;
- installazione, posizionamento e manutenzione devono avvenire secondo le istruzioni del fabbricante.
Approvazione UE, marchio UE e status "in attesa"
Dal 1º ottobre 2020, alcune categorie di attrezzature di sicurezza possono essere installate solo se hanno ottenuto il "marchio UE" oppure lo status "in attesa di marchio UE". Le attrezzature interessate sono:
- portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD);
- sistemi per il rilevamento di esplosivi (EDS);
- dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi (ETD);
- sistemi per il rilevamento di esplosivi liquidi (LEDS);
- dispositivi per la rilevazione dei metalli (MDE);
- scanner di sicurezza;
- dispositivi di scansione delle calzature;
- dispositivi per il rilevamento di vapori esplosivi (EVD).
La Commissione approva le attrezzature e può concedere il marchio UE solo dopo aver ricevuto i verbali delle prove o le relazioni di livello 2 della procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile. Le attrezzature confermate da tale procedura possono beneficiare automaticamente di uno status provvisorio "in attesa di marchio UE" fino alla decisione definitiva.
Banca dati UE e riconoscimento reciproco
Le attrezzature alle quali è stato attribuito il marchio UE devono essere inserite nella banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza. Il marchio deve essere apposto dal fabbricante e reso visibile su un lato dell’attrezzatura.
Le attrezzature marchiate devono essere installate con versioni hardware e software corrispondenti alla descrizione presente nella banca dati. In linea generale, esse beneficiano del riconoscimento reciproco e devono essere riconosciute in termini di disponibilità, distribuzione e uso in tutti gli Stati membri.
La banca dati è gestita dalla Commissione e contiene, per ciascuna attrezzatura, almeno:
- un codice alfanumerico identificativo unico;
- il nome del fabbricante;
- la designazione;
- la configurazione dettagliata, inclusi hardware, algoritmo di rilevamento e, se del caso, software di sistema, hardware ausiliario e metodo operativo;
- lo standard ottenuto;
- lo status dell’attrezzatura;
- la data di rilascio dello status.
Sospensione, ritiro e ripristino dello status
La Commissione può intervenire in caso di non conformità:
- può sospendere senza preavviso il marchio UE o lo status "in attesa di marchio UE" se viene informata che l’attrezzatura non è conforme allo standard approvato;
- le attrezzature sospese non possono più essere distribuite e quelle già installate devono essere utilizzate, se necessario, con misure compensative;
- può ritirare il marchio o lo status se ritiene che l’attrezzatura non sia più conforme;
- le attrezzature ritirate o divenute obsolete non possono più essere utilizzate dalla data di rilascio dello status indicata in banca dati;
- il marchio o lo status può essere ripristinato se viene nuovamente dimostrata la conformità.
Deroghe nazionali e approvazione nazionale
Gli Stati membri possono derogare al principio del riconoscimento reciproco in due modi:
- applicando misure più severe in materia di attrezzature di sicurezza;
- adottando un proprio meccanismo di approvazione nazionale.
In entrambi i casi devono notificare alla Commissione le misure adottate, le approvazioni conferite e le misure aggiuntive utilizzate per garantire la conformità agli standard del capitolo 12. Le attrezzature approvate a livello nazionale non ricevono il marchio UE.
Appendici 12-N e 12-O
Il regolamento aggiunge due appendici al capitolo 12:
- l’appendice 12-N rinvia alla decisione di esecuzione C(2015) 8005 per i requisiti di efficienza dei dispositivi SED;
- l’appendice 12-O rinvia alla stessa decisione per i requisiti di efficienza dei dispositivi EVD.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Sono però differiti al 1º aprile 2020 il punto 1), lettera b), e il punto 2), lettera b), dell’allegato. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei paesi terzi equivalenti
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato includendo, nei capitoli e appendici pertinenti, la Repubblica di Serbia per quanto riguarda l’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado e lo Stato d’Israele per quanto riguarda l’aeroporto internazionale Ben Gurion. L’equivalenza è richiamata con riferimento ai criteri della parte E dell’allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.
Nuovo regime di approvazione delle attrezzature di sicurezza
È sostituito il capitolo 12 del regolamento (UE) 2015/1998, introducendo disposizioni generali e un sistema UE di approvazione per varie attrezzature di sicurezza: WTMD, EDS, ETD, LEDS, MDE, scanner di sicurezza, dispositivi di scansione delle calzature ed EVD.
Requisiti generali e responsabilità di conformità
L’autorità, l’operatore o il soggetto che utilizza le attrezzature deve garantire che esse soddisfino gli standard del capitolo 12. Sono previste prove di routine per ogni singola attrezzatura, l’obbligo di usare un metodo operativo fornito dal fabbricante e il rispetto delle prescrizioni di installazione, uso e manutenzione. Se più attrezzature sono combinate, ciascuna deve conformarsi sia singolarmente sia come sistema.
Marchio UE, status provvisorio e approvazione Commissione
Dal 1º ottobre 2020, le attrezzature elencate nel punto 12.0.2.1 possono essere installate solo se munite di "marchio UE" o dello status "in attesa di marchio UE", salvo le ipotesi del punto 12.0.5. La Commissione approva le attrezzature e può concedere il marchio solo dopo aver ricevuto i verbali delle prove o le relazioni di livello 2 della procedura di valutazione comune della Conferenza europea dell’aviazione civile (CEAC/ECAC). Le attrezzature confermate dalla valutazione comune possono ottenere automaticamente uno status temporaneo "in attesa di marchio UE" fino all’approvazione definitiva.
Banca dati UE e visibilità del marchio
Le attrezzature approvate devono essere inserite nella "banca dati dell’Unione sulla sicurezza della catena logistica - attrezzature di sicurezza". Il marchio UE deve essere apposto dai fabbricanti e reso visibile su un lato dell’attrezzatura. L’installazione deve avvenire con versioni hardware e software corrispondenti alla descrizione registrata nella banca dati. Le attrezzature con marchio UE beneficiano del riconoscimento reciproco in tutti gli Stati membri, salvo le deroghe del capitolo 12.
Contenuto della banca dati e stati dell’attrezzatura
La Commissione mantiene la banca dati, che deve includere almeno codice identificativo unico, nome del fabbricante, designazione, configurazione dettagliata, standard ottenuto, stato dell’attrezzatura e data di rilascio dello status. Gli stati previsti sono: "marchio UE", "in attesa di marchio UE", "marchio UE sospeso", "marchio UE ritirato" e "marchio UE obsoleto".
Sospensione, ritiro e ripristino del marchio UE
La Commissione può sospendere senza preavviso il marchio UE o lo status "in attesa di marchio UE" su richiesta degli Stati membri o d’ufficio se l’attrezzatura non è conforme allo standard approvato; in tal caso la banca dati viene aggiornata e le attrezzature sospese non possono più essere distribuite, mentre quelle già installate devono essere usate con misure compensative. La Commissione può anche ritirare lo status se l’attrezzatura non è più conforme; in tal caso non può più essere utilizzata dalla data di rilascio dello status indicata in banca dati. Il marchio o lo status può essere ripristinato se la conformità è nuovamente dimostrata.
Deroghe nazionali e misure più severe
Gli Stati membri possono derogare al riconoscimento reciproco applicando misure più severe oppure un proprio meccanismo di approvazione nazionale delle attrezzature di sicurezza. Devono notificare alla Commissione le misure, le approvazioni e le misure aggiuntive adottate per garantire la conformità agli standard del capitolo 12. Le attrezzature approvate a livello nazionale non ricevono il marchio UE.
Appendiici 12-N e 12-O
Sono aggiunte le appendici 12-N e 12-O, che rinviano rispettivamente alla decisione di esecuzione C(2015) 8005 per i requisiti di efficienza dei dispositivi SED e dei dispositivi EVD.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 1), lettera b), e il punto 2), lettera b), dell’allegato si applicano dal 1º aprile 2020. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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