Regolamento (UE) 2020/19
Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio del 13 gennaio 2020 che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità,d estinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio, a seguito del riesame previsto, conferma il mantenimento nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità indicati nell’allegato, sulla base delle informazioni e delle decisioni delle autorità nazionali competenti. Il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 è contestualmente abrogato. Il nuovo atto si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato, nei confronti dei quali continuano a operare le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Rileva nel quadro della lotta al terrorismo e richiama le decisioni delle autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC. Non disciplina in generale tutti i soggetti, ma esclusivamente i soggetti inseriti o mantenuti nell’elenco aggiornato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/19 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco antiterrorismo
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive specifiche contro determinate persone, gruppi ed entità destinate a combattere il terrorismo, previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio procede all’aggiornamento periodico dell’elenco, a seguito del riesame imposto dall’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e conferma la permanenza dei soggetti indicati nell’allegato. Il nuovo atto sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio fonda l’intervento sul regolamento (CE) n. 2580/2001, in particolare sull’articolo 2, paragrafo 3, e richiama la posizione comune 2001/931/PESC, che costituisce il riferimento della politica antiterrorismo dell’Unione. Nei considerando si precisa che le persone, i gruppi e le entità interessati sono stati, ove possibile, informati delle ragioni del loro inserimento e della possibilità di chiedere tali motivazioni se non già comunicate.
Riesame dell’elenco e conferma delle iscrizioni
Il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate provenienti dalle autorità nazionali competenti circa lo status dei soggetti iscritti a livello nazionale. Viene altresì verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, abbiano adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune.
Effetto sostanziale: mantenimento delle misure restrittive
L’effetto del regolamento non è quello di introdurre una nuova disciplina generale, ma di mantenere operante il regime restrittivo nei confronti dei soggetti inseriti nell’allegato. Il Consiglio conclude che le persone, i gruppi e le entità ai quali si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Contenuto dell’allegato
L’allegato contiene l’elenco aggiornato delle persone e delle entità soggette alle misure. Per le persone fisiche sono indicati, secondo i casi, nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numeri di passaporto o di documenti identificativi; per i gruppi e le entità sono indicati denominazioni e alias. Tra i soggetti elencati figurano sia persone fisiche sia organizzazioni e formazioni note nell’ambito del contrasto al terrorismo.
Abrogazione, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337. L’articolo 3 prevede che il nuovo regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e stabilisce la sua piena obbligatorietà e diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo
L’articolo 1 dispone che l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 è contenuto nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta le persone, i gruppi e le entità soggetti alle misure restrittive, con l’identificazione nominativa e gli eventuali alias, dati anagrafici e, per alcuni soggetti, documenti di identità o passaporto.
Riesame dell’elenco e conferma delle misure
Nei considerando il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate fornite dalle autorità nazionali competenti. Il Consiglio verifica inoltre che, per tutti i soggetti elencati, le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC abbiano adottato decisioni per coinvolgimento in atti terroristici.
Mantenimento delle misure restrittive
Il regolamento conferma che le persone, i gruppi e le entità cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC restano soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337, sostituito dal nuovo elenco aggiornato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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