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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/23

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione del 13 gennaio 2020 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiacloprid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione del thiacloprid, sostanza attiva usata nei prodotti fitosanitari, sulla base delle conclusioni EFSA e dei rischi non risolti per acque sotterranee, organismi acquatici, api e piante non bersaglio. Di conseguenza, la Commissione modifica l’elenco delle sostanze approvate eliminando la relativa voce dal regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Sono inoltre fissati termini transitori per la revoca delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiacloprid e conseguente aggiornamento dell’elenco delle sostanze attive approvate nel settore dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva thiacloprid e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regime UE di approvazione delle sostanze attive di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda le autorità competenti degli Stati membri per la revoca delle autorizzazioni nazionali e l’eventuale concessione di un periodo di tolleranza ex articolo 46 del medesimo regolamento. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Mancato rinnovo dell’approvazione del thiacloprid

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e stabilisce il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiacloprid. Il provvedimento trae origine dalla procedura di rinnovo avviata su richiesta del soggetto interessato e conclusa con esito negativo alla luce delle conclusioni dell’EFSA e dei profili di rischio non risolti.

Contesto procedurale e basi della decisione

La sostanza thiacloprid era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed era quindi considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, risultando inserita nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione sarebbe scaduta il 30 aprile 2020, dopo la proroga disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/168. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con successiva trasmissione del rapporto valutativo da parte dello Stato membro relatore e delle conclusioni EFSA del 22 gennaio 2019.

Profili di rischio evidenziati

Dalle conclusioni EFSA emerge un problema preoccupante relativo alla contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti del thiacloprid. In particolare, i metaboliti M30, M34 e M46 sono ritenuti suscettibili di superare il limite parametrico di 0,1 μg/l per l’acqua potabile in tutti gli scenari pertinenti per gli impieghi proposti. Poiché non si può escludere che tali metaboliti condividano le stesse proprietà cancerogene della sostanza madre, classificata come cancerogena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è stato possibile affermare l’assenza di effetti inaccettabili sulle acque sotterranee e di effetti nocivi sulla salute umana.

L’EFSA ha inoltre rilevato che la valutazione dei rischi per gli organismi acquatici, le api e le piante terrestri non bersaglio non poteva essere completata sulla base della documentazione presentata. La sostanza è altresì classificata come tossica per la riproduzione di categoria 1B, circostanza che è stata considerata nel procedimento, pur senza che fosse necessario fondare la decisione sulla questione dell’esposizione trascurabile.

Esito giuridico: mancato rinnovo

Poiché non è stato possibile accertare che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 fossero soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi, la Commissione ha ritenuto non rinnovabile l’approvazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Il regolamento precisa altresì che, in ragione dei problemi rilevati, non era possibile concedere un’approvazione in base all’articolo 4, paragrafo 7.

Aggiornamento dell’elenco delle sostanze approvate

In conseguenza del mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga 92 dell’allegato, parte A, relativa al thiacloprid. L’effetto pratico è la rimozione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate nell’Unione.

Misure transitorie per gli Stati membri e periodo di tolleranza

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti thiacloprid entro il 3 agosto 2020. Qualora sia concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve comunque scadere entro il 3 febbraio 2021 e non può superare dodici mesi.

Ulteriori precisazioni

Il regolamento sottolinea che la decisione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del thiacloprid ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il testo è stato adottato a Bruxelles il 13 gennaio 2020 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’approvazione della sostanza attiva thiacloprid non è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non è stato accertato che i criteri di approvazione dell’articolo 4 siano soddisfatti per uno o più impieghi rappresentativi.

Motivi della decisione

La valutazione EFSA ha evidenziato un rischio preoccupante di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti M30, M34 e M46, con possibile superamento del limite di 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti. Non è stato inoltre possibile completare la valutazione dei rischi per organismi acquatici, api e piante terrestri non bersaglio. Il thiacloprid è anche classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B e come cancerogena di categoria 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 92 relativa al thiacloprid, con conseguente eliminazione della sostanza dall’elenco delle sostanze attive approvate.

Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali

Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti thiacloprid entro il 3 agosto 2020.

Periodo di tolleranza

L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve scadere entro il 3 febbraio 2021 e non può superare dodici mesi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresalute umanaambienteregolamentazione delle sostanze chimiche

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