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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/41

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/41 della Commissione del 13 gennaio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Αρσενικό Νάξου (Arseniko Naxou) (DOP)

Normativa europea32020R0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/41 registra nel registro UE delle DOP e delle IGP la denominazione "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou) presentata dalla Grecia. La registrazione avviene poiché la domanda era stata pubblicata e non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto stabilisce inoltre che la denominazione identifica un formaggio della classe 1.3 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou) per un formaggio greco.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione agricola e alimentare "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou), classificata come DOP, e riguarda il relativo prodotto della classe 1.3 "Formaggi" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al fatto che riguarda esclusivamente la denominazione registrata e il prodotto corrispondente.

Iscrizione di "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou) come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/41 della Commissione ha lo scopo di iscrivere nel registro europeo delle denominazioni protette la denominazione greca "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou). L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione conclusa senza opposizioni.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Grecia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la denominazione doveva essere registrata.

Ambito della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou) è registrata come denominazione di origine protetta. La denominazione identifica specificamente un prodotto della classe 1.3 "Formaggi", secondo la classificazione dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità di applicazione del regolamento quadro sui regimi di qualità.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Αρσενικό Νάξου" (Arseniko Naxou) nel registro delle denominazioni di origine protette come DOP.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda presentata dalla Grecia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine protetteregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaritutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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