Regolamento (UE) 2020/427
Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna alcune norme tecniche dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848, in coerenza con l’evoluzione delle pratiche produttive biologiche. Introduce o chiarisce requisiti specifici per i semi germogliati, consente l’alimentazione delle colonie di api con prodotti biologici in caso di rischio per la sopravvivenza, disciplina nuove condizioni per la produzione di novellame in acquacoltura marina e sopprime una restrizione quantitativa sui mangimi vegetali per gli animali di acquacoltura carnivori. La modifica è pensata per assicurare certezza del diritto e applicazione uniforme a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Modifica le norme dettagliate di produzione biologica di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per semi germogliati, alimentazione delle api, produzione di novellame in acquacoltura e mangimi per animali acquatici carnivori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della produzione biologica disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848, con riferimento alle regole tecniche contenute nell’allegato II: produzione di semi germogliati, apicoltura biologica, acquacoltura biologica e alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori. Ha portata generale in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Si applica dal 1° gennaio 2021, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 in materia di produzione biologica
Il regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione interviene sulle norme dettagliate di produzione biologica contenute nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848. La modifica è motivata dall’esigenza di adeguare alcune regole tecniche a esigenze produttive specifiche e di garantire coerenza con i principi della produzione biologica, oltre che certezza del diritto.
Contesto e finalità
Il regolamento (UE) 2018/848 disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici; il capo III contiene le regole generali di produzione, mentre l’allegato II reca le norme dettagliate. Il regolamento delegato interviene su quattro profili: semi germogliati, alimentazione delle api, produzione di novellame in acquacoltura e alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori. I considerando chiariscono che le modifiche tengono conto della natura dei semi germogliati, della necessità di prevenire la denutrizione delle larve nelle colonie di api, dell’evoluzione tecnica dell’allevamento larvale delle specie ittiche marine e dell’inadeguatezza della precedente restrizione quantitativa per i mangimi vegetali.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano gli operatori che producono o commercializzano prodotti biologici ai sensi del regolamento (UE) 2018/848, con impatto diretto su:
- produzione di semi germogliati e cespi di cicoria;
- apicoltura biologica;
- acquacoltura biologica, in particolare la produzione di novellame di specie ittiche marine;
- alimentazione degli animali di acquacoltura carnivori.
Il regolamento ha applicazione generale nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Pur entrando in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, si applica dal 1° gennaio 2021.
Semi germogliati e cespi di cicoria
La nuova formulazione del punto 1.3 della parte I dell’allegato II stabilisce una deroga al divieto generale del punto 1.1. In particolare:
- la produzione di semi germogliati è consentita solo se i semi impiegati sono biologici;
- è consentito ottenere cespi di cicoria anche mediante immersione in acqua tal quale.
La scelta riflette il fatto che, per i semi germogliati, le plantule utilizzano esclusivamente le riserve del seme e vengono consumate direttamente come alimento.
Alimentazione delle colonie di api
La parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), viene riscritta per circoscrivere i casi in cui le colonie possono essere alimentate. L’alimentazione è ammessa soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tale situazione, i prodotti utilizzabili sono limitati a:
- miele biologico;
- polline biologico;
- zucchero biologico;
- sciroppi di zucchero biologici.
Il considerando evidenzia che l’uso del polline biologico può contribuire a evitare la grave denutrizione delle larve e a migliorare le possibilità di sopravvivenza della colonia.
Produzione di novellame in acquacoltura marina
Nella parte III dell’allegato II viene introdotto il punto 3.1.2.3 dedicato alla produzione di novellame. La norma si applica all’allevamento larvale delle specie ittiche marine e consente l’uso di sistemi di allevamento, preferibilmente:
- "mesocosmo";
- "allevamento in grandi volumi".
Tali sistemi devono soddisfare tre requisiti cumulativi:
- densità di allevamento iniziale inferiore a 20 uova o larve per litro;
- vasca di allevamento larvale con volume minimo di 20 m3;
- alimentazione delle larve con plancton naturale sviluppato nella vasca, opportunamente integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.
Il considerando spiega che lo sviluppo larvale presenta fasi diverse e che la fase finale di svezzamento dà origine al novellame; la norma intende incorporare conoscenze tecniche aggiornate nel rispetto dei principi biologici.
Mangimi per animali di acquacoltura carnivori
Il punto 3.1.3.3, lettera e), della parte III è sostituito per consentire l’impiego di materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale. La modifica elimina la precedente restrizione quantitativa generale sui mangimi di origine vegetale, ritenuta non adeguata a soddisfare le esigenze nutrizionali di tutte le specie e di tutte le fasi di sviluppo.
Entrata in vigore, applicazione e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2021, in linea con l’esigenza di allineare l’efficacia delle modifiche alla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Come atto delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato.
Semi germogliati e cespi di cicoria
Nella parte I dell’allegato II, il punto 1.3 è sostituito: in deroga al punto 1.1, è consentita la produzione di semi germogliati solo se i semi sono biologici; è inoltre consentito l’ottenimento di cespi di cicoria anche mediante immersione in acqua tal quale.
Alimentazione delle colonie di api
Nella parte II, punto 1.9.6.2, lettera b), le colonie di api possono essere alimentate soltanto quando la sopravvivenza della colonia è minacciata da condizioni climatiche avverse. In tale caso, l’alimentazione deve avvenire con miele, polline, zucchero o sciroppi di zucchero, tutti biologici.
Produzione di novellame in acquacoltura marina
Nella parte III, al punto 3.1.2 è inserito il nuovo punto 3.1.2.3 sulla produzione di novellame: nell’allevamento larvale delle specie ittiche marine possono essere utilizzati sistemi di allevamento, preferibilmente "mesocosmo" o "allevamento in grandi volumi", purché la densità iniziale sia inferiore a 20 uova o larve per litro, la vasca abbia un volume minimo di 20 m3 e le larve si nutrano del plancton naturale sviluppato nella vasca, integrato da fitoplancton e zooplancton di produzione esterna.
Mangimi per animali di acquacoltura carnivori
Nella parte III, punto 3.1.3.3, lettera e), la formulazione è sostituita per consentire l’uso di materie prime per mangimi biologiche di origine vegetale o animale, abolendo la precedente restrizione quantitativa generale sui mangimi di origine vegetale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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