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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/24

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/24 della Commissione del 13 gennaio 2020 che autorizza l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) quale nuovo alimento e la modifica delle condizioni d’uso e dei requisiti specifici di etichettatura dei semi di chia (Salvia hispanica) a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati per i semi di chia (Salvia hispanica), ampliandone gli usi consentiti in varie categorie di alimenti. Sulla base del parere EFSA del 14 marzo 2019, elimina per tali usi specifici i livelli massimi e il connesso requisito di etichettatura relativo all’assunzione giornaliera massima, ma non introduce un’etichettatura allergenica specifica. Rimane invece sospesa la valutazione degli usi che comportano trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C, in attesa di ulteriori dati scientifici.

Autorizza l’ampliamento dell’uso dei semi di chia (Salvia hispanica) come nuovo alimento e aggiorna le condizioni d’uso e l’etichettatura nell’elenco اتحion dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica ai semi di chia (Salvia hispanica) immessi sul mercato dell’Unione come nuovo alimento, ai prodotti alimentari che li contengono e agli operatori che li producono, trasformano o commercializzano nell’UE e nel SEE. Riguarda in particolare gli usi autorizzati elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Restano esclusi, per ora, gli impieghi in alimenti che richiedono un trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione, per i quali la Commissione rinvia a una futura decisione dopo il parere EFSA e le informazioni aggiuntive richieste.

Semi di chia (Salvia hispanica): ampliamento d’uso come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/24 aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. La misura nasce dalla progressiva crescita delle domande di estensione d’uso dei semi di chia e dal parere EFSA del 14 marzo 2019, che ha valutato favorevolmente diversi impieghi senza particolari limiti di sicurezza, ma ha rinviato quelli legati a trattamenti termici elevati.

Contesto normativo e procedurale

La Commissione richiama il principio per cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Ricorda inoltre la preesistente autorizzazione dei semi di chia in alcune categorie alimentari, ottenuta prima dell’entrata in applicazione del regolamento (UE) 2015/2283, e la necessità di ricondurre le domande pendenti al nuovo regime ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, quando non fosse stata adottata una decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018.

Valutazioni scientifiche e iter delle domande

Il testo dà conto delle numerose richieste di ampliamento presentate da imprese e autorità nazionali, tra cui usi in succhi, bevande miscelate, creme di frutta, pasti pronti, yogurt, cioccolato, dolciumi, dessert, composte, budini e molte altre categorie. Alla luce del numero crescente di usi autorizzati e del conseguente possibile aumento dell’assunzione alimentare, la Commissione ha chiesto all’EFSA una valutazione complessiva dell’esposizione. Il parere EFSA ha ritenuto sicuri, senza ulteriori limitazioni, gli impieghi in alimenti che non richiedono trattamento termico pari o superiore a 120 °C; per gli alimenti sottoposti a tale trattamento ha invece segnalato la necessità di dati aggiuntivi, anche per il rischio di formazione di acrilammide.

Usi autorizzati, limiti e etichettatura

L’allegato sostituisce la voce relativa ai semi di chia nell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati. Restano livelli massimi specifici solo per alcune categorie tradizionali: 5% nei prodotti di panetteria, 10% nei prodotti da forno e nei cereali da prima colazione, 5% nei pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi. Per altre categorie autorizzate, come dolciumi compreso il cioccolato, prodotti lattiero-caseari e sostitutivi, ghiacci alimentari, prodotti ortofrutticoli e bevande analcoliche, la modifica elimina i livelli massimi e consente l’impiego senza specifiche limitazioni quantitative. L’etichetta dei prodotti contenenti il nuovo alimento deve riportare la denominazione "Semi di chia (Salvia hispanica)".

UsI ancora non autorizzati e profili di rischio

Il regolamento non autorizza, in questa fase, gli usi in alimenti che richiedono un trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C nella fabbricazione, trasformazione o preparazione, come prodotti da forno, cereali e prodotti a base di cereali, erbe, spezie, condimenti, zuppe, salse, snack e alcuni dessert. Tali usi sono rinviati a una successiva decisione, da adottarsi dopo la pubblicazione del relativo parere EFSA e sulla base delle informazioni aggiuntive richieste ai richiedenti.

Reazioni allergiche e scelta regolatoria

L’EFSA ha menzionato due casi di possibili reazioni allergiche associate al consumo di semi di chia, ma la Commissione non ha ritenuto opportuno introdurre un requisito specifico di etichettatura allergenica. La scelta è motivata dal numero molto limitato di segnalazioni, dalla lunga presenza del prodotto sul mercato dell’Unione e globale e dall’assenza, allo stato, di prove scientifiche sufficienti per un obbligo specifico in etichetta.

Entrata in vigore e portata giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con esso viene modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che costituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati

L’articolo 1 modifica la voce relativa ai semi di chia (Salvia hispanica) nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, articolo 12. La voce aggiornata comprende nuove condizioni d’uso e requisiti di etichettatura come specificato nell’allegato del regolamento.

Usi autorizzati e categorie alimentari

L’allegato sostituisce la voce sui semi di chia e autorizza l’uso in diverse categorie: prodotti di panetteria; prodotti da forno; cereali da prima colazione; pasti pronti sterilizzati a base di cereali, pseudocereali e/o legumi secchi; frutta, noci e miscele di semi; semi di chia preconfezionati; dolciumi, compreso cioccolato e prodotti di cioccolato, escluso il chewing gum; prodotti lattiero-caseari, compresi yogurt, e prodotti sostitutivi; ghiacci alimentari; prodotti ortofrutticoli, compresi creme di frutta da spalmare, composte, preparati di frutta e dessert alla frutta; bevande analcoliche, compresi succhi e bevande miscelate a base di frutta/verdura; budini che non richiedono trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C.

Limiti quantitativi e soppressione di taluni livelli massimi

Per alcune categorie restano indicati livelli massimi specifici: prodotti di panetteria 5% (semi interi o macinati), prodotti da forno 10% di semi interi, cereali da prima colazione 10% di semi interi, pasti pronti sterilizzati a base di cereali/pseudocereali/legumi secchi 5% di semi interi. Per le altre categorie autorizzate nell’allegato, la modifica comporta la soppressione della fissazione di livelli massimi, secondo quanto motivato dal parere EFSA.

Requisito di etichettatura

La denominazione del nuovo alimento da riportare sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è fissata come "Semi di chia (Salvia hispanica)". Il regolamento non introduce un requisito specifico di etichettatura relativo a possibili reazioni allergiche, ritenendo prematuro inserirlo in assenza di ulteriori evidenze scientifiche.

Usi rinviati per mancanza di valutazione conclusiva

Gli ampliamenti d’uso in alimenti che richiedono un trattamento termico a temperatura pari o superiore a 120 °C nella fase di fabbricazione, trasformazione o preparazione non sono autorizzati con il presente atto. La Commissione rinvia la decisione su tali usi a una successiva pubblicazione del parere pertinente dell’EFSA, poiché restano necessari dati aggiuntivi sulla possibile formazione di acrilammide e di altri contaminanti di processo.

Base scientifica e considerazioni di sicurezza

Il regolamento si fonda sul parere scientifico EFSA del 14 marzo 2019, che ha ritenuto sicuri, senza specifiche limitazioni e precauzioni sui livelli d’uso, i semi di chia negli alimenti che non richiedono trattamento termico a 120 °C o più. L’EFSA ha invece rinviato la valutazione degli usi con trattamento termico elevato, chiedendo informazioni aggiuntive con scadenza nel marzo 2020.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’articolo 2 dispone la modifica conseguente dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaremercato internovalutazione del rischio alimentare

Testo integrale

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