Regolamento (UE) 2020/25
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25 della Commissione del 13 gennaio 2020 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime transitorio di importazione dei prodotti biologici da paesi terzi previsto dal regolamento (CE) n. 1235/2008. Da un lato introduce un termine finale per la presentazione di nuove domande di riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini dell’equivalenza; dall’altro chiarisce il momento di rilascio del certificato di ispezione per le partite importate. Inoltre modifica in modo esteso gli elenchi dei paesi terzi e degli organismi/autorità di controllo riconosciuti, includendo nuove autorizzazioni, estensioni territoriali, cambi di denominazione, revoche e una rettifica di un riferimento geografico.
Modifica e rettifica del regime UE di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, con aggiornamento degli elenchi di paesi terzi e organismi/autorità di controllo riconosciuti
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, nonché agli organismi e alle autorità di controllo riconosciuti dalla Commissione nell’ambito del regolamento (CE) n. 1235/2008. Incide sugli elenchi degli allegati III e IV di tale regolamento, aggiornando riconoscimenti, estensioni geografiche, revoche, modifiche anagrafiche e un caso di rettifica. La disciplina riguarda le importazioni ai fini del regime di equivalenza del regolamento (CE) n. 834/2007, in vista del passaggio al nuovo regime del regolamento (UE) 2018/848 dal 1° gennaio 2021. La rettifica dell’allegato IV si applica dal 31 gennaio 2019.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/25: modifica e rettifica del regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regime di importazione di prodotti biologici da paesi terzi previsto dal regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione motiva l’intervento, tra l’altro, con l’esigenza di preparare il passaggio al nuovo regime del regolamento (UE) 2018/848, applicabile dal 1° gennaio 2021, e di assicurare la continuità e la tracciabilità dei controlli nel sistema vigente.
Contesto e finalità
Il considerando centrale evidenzia due esigenze principali: da un lato, limitare nel tempo la ricezione di nuove domande di riconoscimento degli organismi e delle autorità di controllo ai fini dell’equivalenza, così da consentire alla Commissione di gestire tempestivamente la transizione al nuovo regime; dall’altro, chiarire quando debba essere rilasciato il certificato di ispezione, in modo coerente con l’obbligo che accompagni le merci fino al primo destinatario e con le esigenze di tracciabilità durante il trasporto e la distribuzione.
Termine per nuove domande di riconoscimento
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 viene riscritto. La Commissione prende in considerazione solo le domande complete presentate entro il 30 giugno 2020 per l’aggiornamento dell’elenco degli organismi e delle autorità di controllo di cui all’articolo 10. La previsione esclude quindi la ricevibilità delle domande successive a tale data ai fini dell’inclusione negli elenchi di equivalenza.
Certificato di ispezione e ruolo di TRACES
L’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, è sostituito per precisare che il certificato di ispezione deve essere rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo competente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Il certificato viene poi vidimato dall’autorità competente dello Stato membro interessato e completato dal primo destinatario secondo il modello e le note dell’allegato V, tramite il sistema informatico veterinario integrato TRACES, istituito con decisione 2003/24/CE.
Aggiornamento dell’allegato III: paesi terzi equivalenti
L’allegato III, che elenca i paesi terzi i cui sistemi di produzione e misure di controllo sono riconosciuti equivalenti, è aggiornato con modifiche puntuali ai riferimenti interni di Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti.
- Per il Giappone è aggiunto l’organismo Akatonbo.
- Per la Repubblica di Corea sono aggiornati i riferimenti a Neo environmentally-friendly Certification Center e ad Agricultural Products Quality Service, mentre è soppressa una precedente voce.
- Per gli Stati Uniti sono aggiunti sette organismi di controllo: CERES, EcoLOGICA S.A, Food Safety SA, IBD Certifications, Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale (ICEA), OnMark e Perry Johnson Registrar Food Safety, Inc.
- Contestualmente, sono soppressi alcuni organismi precedentemente iscritti per gli Stati Uniti.
Aggiornamento dell’allegato IV: organismi e autorità di controllo riconosciuti
La parte più ampia del regolamento riguarda l’allegato IV, relativo agli organismi e alle autorità di controllo incaricati dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell’equivalenza. Le modifiche includono:
- estensioni del riconoscimento a nuovi paesi terzi per organismi già iscritti;
- nuove iscrizioni di organismi di controllo;
- revoche di riconoscimento per specifiche combinazioni organismo/paese/categoria;
- cambi di denominazione o di status giuridico;
- aggiornamenti di indirizzi postali o siti internet.
Tra le principali modifiche figurano, a titolo esemplificativo:
- A CERT European Organization for Certification S.A.: estensione del riconoscimento per le categorie di prodotti A e D ad Armenia, Ghana, Kosovo, Kuwait, Oman, Perù, Sudan, Emirati arabi uniti, Uzbekistan e Vietnam.
- Bioagricert S.r.l.: estensioni a Paraguay e Uruguay per A, B, D ed E; a Bolivia e Sri Lanka per A, B e D; a Camerun per A, D ed E; a Figi per A e D.
- Biocert International Pvt Ltd: ampliamento molto esteso a numerosi paesi in varie combinazioni di categorie A, D ed E, inclusa la Georgia per D ed E e lo Sri Lanka per la categoria E.
- Bio.inspecta AG: riconoscimento ampliato a numerosi paesi nei raggruppamenti di categorie A-F, con un elenco particolarmente articolato di paesi coperti.
- CPB Srl, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA, IBD Certificações Ltda., Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Mayacert, OneCert International PVT Ltd., Organización Internacional Agropecuaria, Servicio de Certificación CAAE S.L.U., Suolo e Salute srl e Tse-Xin Organic Certification Corporation: ulteriori estensioni territoriali e/o per categorie di prodotti.
- Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”: sostituzione della denominazione con SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” e ampliamento del riconoscimento a Bielorussia, Uzbekistan, Kazakhstan, Moldova, Tagikistan e Kirghizistan in varie combinazioni di categorie.
Il regolamento inserisce anche nuovi organismi nell’allegato IV:
- DQS Polska sp. z o.o., per Bosnia-Erzegovina, Cina e Madagascar nelle categorie A, B e D, con eccezioni per prodotti in conversione e vino e periodo di inclusione fino al 30 giugno 2021.
- FairCert Certification Services Pvt Ltd, per Bhutan, Nepal e India in combinazioni di categorie A, B, D ed E, con analoghe eccezioni e periodo di inclusione fino al 30 giugno 2021.
Sono inoltre riportate varie rettifiche puntuali di codici, paesi e categorie nei singoli profili degli organismi.
Revoche, cambi di nome e correzioni anagrafiche
Il testo dispone anche la soppressione del riconoscimento di alcuni soggetti e la modifica di specifiche anagrafiche.
- Argencert SA è eliminata dall’allegato IV.
- Balkan Biocert Skopje diventa Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje.
- Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd vede aggiornato l’indirizzo.
- Bureau Veritas Certification France SAS aggiorna l’indirizzo internet e subisce una revoca parziale del riconoscimento per Maurizio nella categoria E.
- Aicert / Agricert e altri organismi subiscono rettifiche tecniche nelle specifiche.
Rettifica con effetto retroattivo
La rettifica riguarda il caso di Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda. Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 la richiesta dell’organismo indicava erroneamente la Guinea anziché la Guinea-Bissau; il presente regolamento corregge l’allegato IV in tal senso. Per chiarezza e certezza del diritto, la rettifica opera dal 31 gennaio 2019.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con la sola eccezione temporale dell’articolo 2, che ha applicazione retroattiva dal 31 gennaio 2019.
Disposizioni principali
Termine per nuove domande di riconoscimento
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1235/2008 è sostituito prevedendo che la Commissione esamini le domande di inclusione degli organismi o autorità di controllo nell’elenco solo se complete e presentate entro il 30 giugno 2020. Le domande presentate dopo tale data non sono più ricevibili ai fini dell’aggiornamento dell’elenco.
Certificato di ispezione e tracciabilità
L’articolo 13, paragrafo 2, primo comma, è sostituito chiarendo che il certificato di ispezione deve essere rilasciato dall’autorità o dall’organismo di controllo pertinente prima che la partita lasci il paese terzo di esportazione o di origine. Il certificato è poi vidimato dall’autorità competente dello Stato membro interessato e completato dal primo destinatario tramite il modello dell’allegato V e il sistema TRACES.
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, relativo ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e controllo sono riconosciuti equivalenti, è modificato per aggiornare gli organismi riconosciuti in Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti: inserimento di Akatonbo in Giappone; modifiche ai riferimenti di Neo environmentally-friendly e Association for Agricultural Products Quality Evaluation in Corea; aggiunta di sette organismi per gli Stati Uniti e soppressione di alcuni organismi precedentemente elencati.
Aggiornamento dell’allegato IV: nuovi riconoscimenti e modifiche di specifiche
L’allegato IV è modificato per estendere o confermare il riconoscimento di numerosi organismi di controllo in relazione a specifici paesi terzi e categorie di prodotti (A-F), tra cui A CERT European Organization for Certification S.A., Bioagricert S.r.l., Biocert International Pvt Ltd, Bio.inspecta AG, CPB Srl, CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA, IBD Certificações Ltda., Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH, Mayacert, OneCert International PVT Ltd., Organización Internacional Agropecuaria, Servicio de Certificación CAAE S.L.U., Suolo e Salute srl, Tse-Xin Organic Certification Corporation, e Valsts SIA/SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs. Sono inoltre inseriti nuovi organismi (ad es. DQS Polska sp. z o.o. e FairCert Certification Services Pvt Ltd), con indicazione di paesi terzi, categorie di prodotti e, in alcuni casi, eccezioni per prodotti in conversione e vino e periodo di inclusione fino al 30 giugno 2021.
Revoche, sostituzioni di nome e modifiche di indirizzo
Sono previste soppressioni di organismi dall’allegato IV (ad esempio Argencert SA), sostituzioni di denominazione o status giuridico (ad esempio Balkan Biocert Macedonia DOOEL Skopje; SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”), nonché aggiornamenti di indirizzi o indirizzi Internet (ad esempio Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd; Bureau Veritas Certification France SAS).
Rettifica della Guinea Bissau
L’allegato IV è rettificato con effetto dal 31 gennaio 2019: la precedente indicazione relativa alla Guinea nel testo su Agricert - Certificação de Produtos Alimentares lda è sostituita da Guinea-Bissau, per correggere un errore materiale nella domanda originaria e garantire certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 2, relativo alla rettifica, si applica retroattivamente dal 31 gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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