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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05919/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. Ha dedotto: 1) che la sostanza fosse destinata a uso personale; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ha inoltre depositato memoria insistendo soprattutto sull'ammissibilità del secondo motivo. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze estranee ai limiti del giudizio di legittimità, perché volte a contestare valutazioni di prova e ricostruzione del fatto riservate al giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello avesse motivato in modo congruo e logicamente coerente la finalità di spaccio sulla base del quantitativo di sostanza (83,5 dosi di marijuana già frazionate), dell'inattendibilità della tesi difensiva sull'uso personale e del comportamento dell'imputato, che aveva gettato 48 dosi dalla finestra all'arrivo degli operanti. Quanto alle attenuanti generiche, ha richiamato il principio per cui il loro diniego può essere fondato sull'assenza di elementi positivi e non richiede la considerazione analitica di ogni elemento dedotto, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi. In relazione alla particolare tenuità del fatto, ha reputato manifestamente infondata la doglianza, avendo il giudice di merito valorizzato il comportamento complessivo dell'imputato e l'assenza di un fatto isolato e di un pericolo esiguo. Ne è seguita la condanna dell'imputato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; dopo la riforma del 2008 non basta il solo stato di incensuratezza.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Riforma richiamata per evidenziare che la concessione delle attenuanti generiche non può fondarsi sul solo stato di incensuratezza.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. n. 92 del 2008, richiamata nel medesimo contesto interpretativo sull'art. 62-bis c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché il fatto non è stato ritenuto occasionale/isolato e il pericolo non è stato considerato esiguo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirano a rivalutare il fatto, la credibilità delle prove o la ricostruzione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, completa e logicamente coerente.
  • La finalità di spaccio può essere desunta da elementi sintomatici quali il quantitativo complessivo e già frazionato della sostanza, l'inattendibilità della spiegazione alternativa offerta dall'imputato e condotte di occultamento o dispersione della droga al momento dell'intervento degli operanti.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se fondato sull'assenza di elementi positivi valorizzabili; non è sufficiente, di regola, il solo stato di incensuratezza.
  • Ai fini della motivazione sul punto delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi, purché sia considerata la specifica censura difensiva.
  • La particolare tenuità del fatto non è configurabile quando il fatto, valutato nel suo complesso, non appaia episodico e il pericolo connesso alla condotta non sia esiguo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in mancanza di assenza di colpa, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

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