Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 2841 - Comm. Trib. Prov. Milano

RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Preavviso di fermo - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Motivo di nullità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità del preavviso di fermo per la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Ha sostenuto che tale omissione costituisse un vizio dell'atto e ne impedisse la validità.

La decisione

La contestazione è stata respinta. L'obbligo, sanzionato con la nullità, di indicare il responsabile del procedimento riguarda soltanto le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, in applicazione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007. Inoltre, nel preavviso impugnato era indicato un "funzionario delegato", al quale il contribuente avrebbe potuto rivolgersi; pertanto, l'omissione del nominativo specifico del responsabile non ha determinato la nullità dell'atto.

Norme richiamate

  • D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter

    La disposizione ha introdotto, a pena di nullità, l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità di ogni atto di riscossione: occorre verificare la data di consegna del ruolo e l'ambito temporale di applicazione della norma.
  • Per gli atti relativi a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omissione del nominativo del responsabile non costituisce, di per sé, motivo di nullità sulla base della disposizione richiamata.
  • L'indicazione di un funzionario delegato o di un referente concretamente contattabile può essere ritenuta sufficiente a garantire la possibilità di interlocuzione con l'amministrazione o con l'agente della riscossione.
  • Nel valutare la validità di un preavviso di fermo occorre distinguere tra vizi formali dell'atto, data di formazione o consegna del ruolo e concreta lesione del diritto di difesa del destinatario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.