Sentenza del 25/03/2015 n. 2841 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - Preavviso di fermo - Mancata indicazione del responsabile del procedimento - Motivo di nullità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la nullità del preavviso di fermo per la mancata indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Ha sostenuto che tale omissione costituisse un vizio dell'atto e ne impedisse la validità.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'obbligo, sanzionato con la nullità, di indicare il responsabile del procedimento riguarda soltanto le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, in applicazione dell'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007. Inoltre, nel preavviso impugnato era indicato un "funzionario delegato", al quale il contribuente avrebbe potuto rivolgersi; pertanto, l'omissione del nominativo specifico del responsabile non ha determinato la nullità dell'atto.
Norme richiamate
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-ter
La disposizione ha introdotto, a pena di nullità, l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1° giugno 2008.
Massime di principio
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità di ogni atto di riscossione: occorre verificare la data di consegna del ruolo e l'ambito temporale di applicazione della norma.
- Per gli atti relativi a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008, l'omissione del nominativo del responsabile non costituisce, di per sé, motivo di nullità sulla base della disposizione richiamata.
- L'indicazione di un funzionario delegato o di un referente concretamente contattabile può essere ritenuta sufficiente a garantire la possibilità di interlocuzione con l'amministrazione o con l'agente della riscossione.
- Nel valutare la validità di un preavviso di fermo occorre distinguere tra vizi formali dell'atto, data di formazione o consegna del ruolo e concreta lesione del diritto di difesa del destinatario.
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