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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31003/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva annullato due avvisi di liquidazione relativi a maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. Gli avvisi erano stati emessi dopo avere qualificato, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, come cessione di ramo d'azienda una sequenza di atti collegati: costituzione di una società, aumento di capitale con sovrapprezzo, conferimento di ramo d'azienda in sottoscrizione dell'aumento, e successiva cessione della partecipazione nella società. Il ricorso sosteneva la violazione o falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 53 Cost., contestando l'assunto della CTR secondo cui l'Ufficio non avrebbe potuto considerare unitariamente i diversi atti come un unico disegno negoziale, trattandosi di imposta d'atto e di atti giuridici distinti soggetti ad autonoma imposizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che gli avvisi erano stati adottati nella vigenza della versione originaria dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, ma che nel corso del giudizio sono intervenuti la modifica normativa del 2017 e la sua qualificazione come interpretazione autentica ad opera dell'art. 1, comma 1084, l. n. 145 del 2018. Richiamando anche la giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sull'art. 20 come modificato, la Corte ha affermato che, a seguito della legge interpretativa, l'imposta di registro va applicata con riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto e non sulla base di elementi extratestuali o atti collegati. Ne è conseguito il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese, perché la normativa interpretativa è intervenuta solo nel corso del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    versione originaria: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; versione modificata: "...sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    L'imposta di registro va applicata secondo la natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma, per effetto della norma interpretativa, sulla base del solo contenuto dell'atto, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati.

  • art. 1, comma 87, lettera a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    Ha modificato l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 nel senso di limitare l'interpretazione agli elementi desumibili dall'atto medesimo.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    Ha stabilito che la modifica dell'art. 20 introdotta dalla legge di bilancio 2018 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale parametro di legittimità costituzionale, ma il ricorso non è stato accolto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nei precedenti di legittimità costituzionale sulla norma interpretativa.

  • artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.

    Citati nel richiamo alla sentenza costituzionale che ha dichiarato inammissibili alcune questioni di legittimità.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, quando opera la disciplina risultante dalla norma di interpretazione autentica dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, la tassazione deve essere effettuata avendo riguardo al solo atto presentato alla registrazione e ai suoi effetti giuridici, senza ricostruire un complessivo disegno negoziale attraverso atti collegati.
  • La qualificazione fiscale dell'atto non può fondarsi, per questa disciplina, su elementi extratestuali o su una presunta unitarietà economico-funzionale di una pluralità di negozi distinti, salvo quanto espressamente previsto dalle norme successive.
  • Quando nel corso del giudizio interviene una norma interpretativa autentica idonea a chiarire il criterio applicabile, il giudice di legittimità ne deve tenere conto nella decisione, anche ai fini della verifica della correttezza dell'operato dell'Ufficio.
  • In tema di imposta di registro, la ricostruzione fiscale deve ancorarsi alla manifestazione di ricchezza emergente dal singolo atto, coerentemente con la natura di "imposta d'atto".

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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