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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26715/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La vicenda nasce da una lite tra soci di una s.r.l. definita con lodo arbitrale. In quella sede gli arbitri avevano anche posto a carico dei soccombenti la rifusione delle spese sostenute dalla società, rappresentata dal curatore speciale. Il Tribunale aveva poi disposto l'exequatur del lodo; la Corte d'appello, accogliendo i reclami dei soci, aveva invece ritenuto che il lodo dovesse qualificarsi come irrituale e che, quindi, non fosse applicabile l'art. 825 c.p.c., riservato ai soli lodi rituali, revocando di fatto l'efficacia esecutiva e condannando la curatrice speciale alle spese. Nel ricorso per cassazione si censuravano: la condanna alle spese pronunciata in proprio e quale curatore speciale; la mancata chiarezza sulla qualità in cui la condanna fosse stata resa; la violazione dell'art. 94 c.p.c. per eventuale condanna personale del rappresentante; l'erronea qualificazione del lodo come irrituale; l'omessa declaratoria di inammissibilità del reclamo; il difetto di interesse di una delle reclamanti; e il difetto di legittimazione dell'altro reclamante quale liquidatore. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente e decisiva la questione della legittimazione: dopo l'intervenuta estinzione del giudizio di impugnazione del lodo per rinuncia agli atti e accordo transattivo tra le parti, il curatore speciale aveva esaurito i propri compiti ed era cessato dall'ufficio, sicché non aveva più legittimazione a proporre la domanda di exequatur. La domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ma la Corte ha comunque rigettato il ricorso correggendo la motivazione del decreto impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ma ha corretto la motivazione del decreto impugnato nel senso che, dopo la rinuncia agli atti e la conseguente estinzione del giudizio di impugnazione del lodo, il curatore speciale non era più legittimato a chiedere l'exequatur. Pur rilevando che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva, la Corte ha ritenuto che il risultato finale fosse comunque conforme a diritto e ha quindi mantenuto ferma la decisione di rigetto. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda, con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    consente il ricorso per cassazione contro il provvedimento nella parte in cui regola le spese, perché incide in modo definitivo su situazioni di diritto soggettivo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione della clausola arbitrale ai fini della qualificazione del lodo

  • artt. 1362 ss. c.c.

    criteri interpretativi utilizzati per qualificare il lodo secondo il contenuto della clausola

  • art. 808-ter, comma 3, c.p.c.

    preclude l'applicazione dell'art. 825 c.p.c. ai lodi irrituali

  • art. 825 c.p.c.

    si applica ai soli lodi rituali ed è quindi inapplicabile al lodo irrituale

  • art. 94 c.p.c.

    la condanna personale del rappresentante processuale richiede i presupposti e una motivazione adeguata sui gravi motivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per la mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del reclamo

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente alla Corte di correggere la motivazione della decisione impugnata, mantenendone fermo il dispositivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il giudizio di impugnazione del lodo si estingue per rinuncia agli atti a seguito di un accordo transattivo tra le parti, il curatore speciale nominato per rappresentare la società nel contenzioso esaurisce le proprie funzioni e perde la legittimazione a proporre successive iniziative processuali per conto della società.
  • La domanda di exequatur presuppone la persistenza della legittimazione processuale di chi la propone; se tale legittimazione viene meno per effetto della cessazione dell'ufficio del rappresentante, la domanda è inammissibile.
  • Il lodo irrituale non è assoggettabile al regime di esecutorietà previsto dall'art. 825 c.p.c., norma riferibile ai soli lodi rituali.
  • La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., quando il dispositivo sia conforme a diritto nonostante un ragionamento motivazionale errato o incompleto.

Come è indicizzato

MaterieArbitratoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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