Cassazione Penale, Sentenza n. 561/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. che aveva convalidato il divieto del Questore di accedere ai luoghi dove si svolgono competizioni calcistiche e aveva mantenuto il duplice obbligo di presentazione alla P.G. durante gli incontri del Venezia F.C. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la violazione del diritto di difesa per convalida intervenuta prima del decorso del termine di quarantotto ore dalla notifica dell'ordine del Questore (la notifica era avvenuta il 27/06/2022 ore 9; la memoria difensiva è stata depositata il 29/06/2022 ore 8.45, mentre l'ordinanza di convalida era stata depositata il 28/06/2022), e ha contestato la eccessiva prescrizione del duplice obbligo di presentazione anche per le partite in trasferta
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per la questione assorbente relativa alla violazione del termine delle quarantotto ore per l'esercizio del diritto di difesa. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata che dichiara nulla la convalida del provvedimento del Questore se effettuata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, avendo ciò determinato l'impossibilità di un effettivo esercizio del diritto di difesa. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 20 giugno 2022 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Venezia. Non si è esaminata la censura relativa alla duplicazione dell'obbligo di presentazione perché assorbita dalla prima questione
Norme richiamate
Cass. Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti)
«in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale»
La Corte applica questo principio quale regola di ordine pubblico processuale: la convalida anticipata lede il diritto di difesa e determina nullità della convalida
Cass. Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020 (Lupo)
«è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato»
Occorre non solo rispettare il termine delle 48 ore ma anche che l'ordinanza di convalida prenda in considerazione e dia conto delle deduzioni difensive depositate entro tale termine
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento impositivo del Questore contenente l'obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso di 48 ore dalla notifica dell'ordine al destinatario: l'inosservanza configura nullità per violazione del diritto di difesa
- Se la difesa deposita memoria entro le 48 ore, l'ordinanza di convalida deve necessariamente fare riferimento e valutare le deduzioni in essa contenute; l'omessa considerazione comporta invalidità della convalida
- Quando la violazione del termine delle 48 ore è accertata, il giudice può annullare l'ordinanza senza rinvio e dichiarare l'inefficacia, almeno della parte del provvedimento che si fonda sull'obbligo di presentazione; le altre misure non esaminate possono rimanere in vita solo se non assorbite e risultano legittime
- In casi analoghi il ricorrente deve conservare prova della data e ora della notifica e depositare prontamente la memoria difensiva entro il termine di 48 ore per preservare il diritto di difesa
- Per le autorità: prima di chiedere o di emettere convalida bisogna rispettare il termine di 48 ore e, se viene depositata memoria, motivare esplicitamente la decisione tenendo conto delle deduzioni difensive
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