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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44967/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva rigettato il riesame sul sequestro preventivo disposto dal Gip (sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000). Il primo motivo denunciava che il Tribunale aveva erroneamente equiparato la confisca obbligatoria ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 alle ipotesi di confisca di cose intrinsecamente pericolose previste dall'art. 240, comma 2, cod. pen., estendendo indebitamente il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, cod.proc.pen. Il secondo motivo censurava la motivazione sul periculum in mora, ritenuta meramente apparente e apodittica perché si era limitata a richiamare la natura fungibile/volatile del denaro senza indicare elementi concreti dai quali desumere il concreto rischio di dispersione nelle more del giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Sul primo punto ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez.U. n. 40847/2019) secondo cui il divieto di restituzione dell'art. 324, comma 7, cod.proc.pen. riguarda soltanto le cose oggetto di confisca ex art. 240, comma 2, cod.pen. e non si estende automaticamente a tutte le confische obbligatorie previste da disposizioni speciali, salvo richiamo espresso ad art. 240 o riferimenti a cose intrinsecamente pericolose. Sul secondo punto ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ellade) che impone al giudice del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di motivare il periculum in mora con elementi concreti e non con argomentazioni generiche (la mera fungibilità del denaro non è sufficiente). Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Padova per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Norma che prevede la confisca obbligatoria di somme corrispondenti a proventi di reato (confisca 'per equivalente'). La Corte ha ritenuto che tale previsione speciale non può essere automaticamente equiparata alle ipotesi di confisca di cose intrinsecamente pericolose di cui all'art. 240, comma 2, cod.pen., salvo richiamo esplicito.

  • art. 240, comma 2, cod. pen.

    Riguarda la confisca delle cose intrinsecamente pericolose. La Cassazione ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui l'art. 324, comma 7, cod.proc.pen. si riferisce espressamente a queste ipotesi.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Prevede il divieto di restituzione per le cose soggette a confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, cod.pen. La Corte ha chiarito che non è corretto estendere tale divieto a tutte le confische obbligatorie previste da norme speciali senza un adeguato confronto normativo.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La giurisprudenza delle Sezioni Unite richiede che il provvedimento motivi anche il periculum in mora con riferimento alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata nel ricorso; riguarda principi generali sul procedimento cautelare. Nella decisione si è valorizzata la necessità di una motivazione concreta e proporzionata delle misure cautelari.

  • art. 10-quater d.lgs. 74/2000

    Norma sostanziale richiamata in relazione al reato contestato (rilevata solo come riferimento all'imputazione per cui è stato disposto il sequestro).

Massime di principio

  • Il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod.proc.pen. riguarda specificamente le cose confiscabili ex art. 240, comma 2, cod.pen. e non si estende automaticamente a tutte le confische obbligatorie previste da leggi speciali, salvo richiamo esplicito o trattandosi di cose intrinsecamente pericolose.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2) è una misura discrezionale e il giudice deve motivare, con riferimento alla 'esigenza anticipatoria' della confisca, il periculum in mora mediante elementi concreti: la mera natura fungibile del denaro o la sola affermazione di volatilità non sono sufficienti.
  • La motivazione del sequestro deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità: il rischio di compressione di diritti di proprietà o di iniziativa economica impone una valutazione circostanziata del bisogno cautelare.
  • Anche quando la confisca è 'obbligatoria' (es. per equivalente), non è automatico che il sequestro finalizzato sia necessario; il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere l'esito del processo senza vanificare la confisca.
  • In casi analoghi, se si sequestra denaro o beni fungibili occorre documentare il concreto pericolo di dispersione o alienazione nelle more del giudizio (movimenti bancari anomali, rischi di frode, trasferimenti programmati, affari societari che rendono probabile l'uso/alienazione).

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