Sentenza n. 6439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato la graduatoria e l’intera procedura selettiva per il conferimento di incarichi di esperto amministrativo-contabile
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, che aveva accolto i ricorsi di due candidati esclusi dalla graduatoria relativa alla procedura selettiva per incarichi di esperto amministrativo-contabile. Il TAR aveva ritenuto illegittimo il criterio dell’“adeguate attitudini”, cui erano attribuiti fino a 20 punti, perché non articolato in sottoparametri oggettivi e predeterminati e perché i punteggi numerici assegnati, compresi prevalentemente tra 8 e 10 punti, non erano accompagnati da una motivazione intellegibile. Il Ministero ha dedotto, anzitutto, l’erroneità dell’ordine di esame dei motivi e dell’assorbimento disposto dal TAR; nel merito, ha sostenuto che l’avviso pubblico prevedesse criteri sufficientemente specifici e dettagliati, che la Commissione avesse predisposto griglie di valutazione e che il punteggio numerico fosse idoneo a esprimere il giudizio valutativo. Ha inoltre dedotto che il TAR avesse oltrepassato i limiti del sindacato giurisdizionale, sostituendo proprie valutazioni a quelle della Commissione. I candidati appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello. Uno di essi ha riproposto il motivo, assorbito in primo grado, relativo alla disparità di trattamento nella valutazione del curriculum; l’altro non ha riproposto le ulteriori censure specifiche riguardanti la propria posizione. Il Ministero e i controinteressati hanno contestato anche la fondatezza delle censure individuali.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente rigetto dei due ricorsi di primo grado. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il rilievo relativo all’erroneo ordine di esame dei motivi e all’assorbimento, ma ha soprattutto escluso l’illegittimità del metodo valutativo. Secondo il Collegio, l’avviso pubblico imponeva ai candidati di presentare, oltre al curriculum, una relazione illustrativa sulle competenze specifiche coerenti con il profilo professionale; la Commissione doveva quindi valutare non le singole esperienze isolatamente considerate, ma la loro complessiva coerenza con il profilo. I criteri dell’avviso sono stati ritenuti sufficientemente chiari e dettagliati e la Commissione aveva predisposto griglie di valutazione, trascrivendo i criteri e associandovi specifici punteggi numerici. In tale contesto il voto numerico è stato ritenuto idoneo a rendere comprensibile l’iter logico della valutazione. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che l’attribuzione di punteggi concentrati tra 8 e 10 su 20 dimostrasse, di per sé, un appiattimento valutativo o uno sviamento, in assenza di evidenze concrete. Il TAR, secondo il Collegio, aveva inoltre invaso l’ambito della discrezionalità amministrativa, sindacando l’opportunità delle modalità organizzative e valutative prescelte anziché la loro manifesta illegittimità. La censura individuale riproposta dal primo candidato è stata respinta perché generica, fondata su una comparazione sommaria e incompleta dei curricula e diretta a ottenere un’inammissibile sostituzione del giudice alla Commissione; non sono state ravvisate manifesta erroneità o disparità di trattamento. Le ulteriori censure del secondo candidato, non riproposte in appello, sono state ritenute precluse ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. Le spese del doppio grado sono state compensate; il contributo unificato dei ricorsi di primo grado è rimasto a carico dei due candidati, condannati in solido anche al versamento del contributo unificato prenotato a debito per l’appello.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001
«di incarichi di esperto di elevata qualificazione professionale»
È la base normativa richiamata per il conferimento degli incarichi mediante contratti di lavoro autonomo.
art. 70, comma 1, c.p.a.
«i giudizi sono stati riuniti dal Tribunale»
Consente la riunione di ricorsi connessi, proposti da soggetti distinti ma riguardanti i medesimi atti e questioni coincidenti.
art. 41, comma 2, c.p.a.
«integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami»
È stato applicato dal TAR per integrare il contraddittorio nei confronti dell’elevato numero di controinteressati non nominativamente individuati.
art. 101, comma 2, c.p.a.
«il cui esame risulta dunque precluso al Collegio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.»
I motivi assorbiti in primo grado devono essere espressamente riproposti in appello; in mancanza, il giudice d’appello non può esaminarli.
art. 3, punto 7, dell’Avviso pubblico n. 1217 del 19 novembre 2024
«una specifica relazione illustrativa, dell’estensione massima di 3 cartelle/pagine, in cui si evidenziano le specifiche competenze, coerenti con il profilo professionale prescelto, acquisite nell’ambito dell’esperienza lavorativa indicata nel curriculum vitae»
La relazione illustrativa integra il curriculum e orienta la valutazione verso la coerenza delle competenze specifiche con il profilo professionale.
art. 5, comma 3, lett. a), b), c) e d), dell’Avviso pubblico n. 1217 del 19 novembre 2024
«puntuali e dettagliate indicazioni»
I criteri previsti dall’avviso, trascritti nelle griglie della Commissione e associati a punteggi numerici, sono stati ritenuti sufficientemente dettagliati per consentire una valutazione trasparente e verificabile.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, il punteggio numerico è sufficiente a motivare la valutazione della Commissione quando l’avviso o gli atti della procedura fissano previamente criteri chiari e sufficientemente dettagliati, ai quali siano associabili i punteggi attribuiti.
- La valutazione dei curricula può legittimamente avere carattere complessivo e sintetico: la Commissione non è tenuta a esaminare atomisticamente ogni singola voce, ma può apprezzare l’insieme delle esperienze e la loro coerenza con le competenze richieste dal profilo professionale.
- La mera concentrazione dei punteggi in una forbice ristretta non dimostra, di per sé, un appiattimento valutativo o uno sviamento della Commissione; occorrono elementi concreti dai quali desumere l’irragionevolezza o l’illegittimità del metodo applicato.
- Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle della Commissione nelle valutazioni tecnico-discrezionali, potendo sindacare soltanto l’esistenza di manifesta erroneità, irragionevolezza, disparità di trattamento, travisamento o altri vizi di legittimità.
- In appello, i motivi assorbiti in primo grado devono essere espressamente riproposti; quelli non riproposti non possono essere esaminati dal giudice d’appello ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
- Una censura fondata su una comparazione sommaria e incompleta tra il curriculum del ricorrente e quelli di altri candidati è generica e non consente di dimostrare né la manifesta erroneità della valutazione né la disparità di trattamento.
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