Sentenza n. 12047/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento: A) del Decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, portante “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. n. 78 del 2015”, unitamente agli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 ad essa acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese: (i) la Deliberazioni assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1363 del 30.9.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (ii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest n. 769 del 5.9.2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018 – D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (iii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda USL Toscana Sud Est n. 1020 del 16.9.2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018, ai fini delle disposizioni di cui al D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (iv) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana n. 623 del 6.9./2019, portante “ricognizione fatturato dispositivi medici 2015-2018 – D.L.78 del 2015, art. 9 ter cc. 8 e 9”; (v) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Senese n. 740 del 30.8.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (vi) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Careggi n. 643 del 16.9.2019, portante “d.l. 19.6.2015, n. 78 (art. 9 ter, commi 8 e 9). certificazione dei prospetti del fatturato annuo dei fornitori di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (vii) la Deliberazione assunta dal D.G. dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer n. 497 del 9.8.2019, portante “certificazione degli schemi di dettaglio per fornitore del costo per acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; (viii) la Deliberazione assunta dal D.G. di ESTAR n. 386 del 27.9.2019, portante “certificazione dei prospetti di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9 ter, commi 8 e 9, del d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2015, n. 125”; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 6.1.2023 - 9.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023, e segnatamente: - del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; - del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (ii) l'Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l'intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici soggette al payback per gli anni 2015-2018, nonché decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, anche a seguito della trasposizione del ricorso straordinario, gli atti applicativi del meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018. I primi quattro motivi hanno dedotto vizi propri degli atti: difetto di istruttoria, trasparenza e motivazione nella tardiva individuazione del tetto regionale e nella quantificazione degli sforamenti; illegittima applicazione retroattiva del tetto; indeterminatezza, insufficienza ed erroneità delle linee guida ministeriali; lesione della certezza delle regole delle procedure di gara e dell'equilibrio economico dei contratti di fornitura. Sono stati inoltre contestati il mancato scorporo dei servizi accessori dal fatturato, il computo dell'IVA e l'uniforme fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento. Con il quinto motivo è stata dedotta l'illegittimità derivata della disciplina per contrasto con la Costituzione e con il diritto dell'Unione europea, sotto i profili della libertà d'impresa, dell'affidamento, dell'irretroattività e dei principi sull'evidenza pubblica.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, richiamando anche precedenti della stessa Sezione e le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e n. 140 del 2024. Ha ritenuto infondate le censure costituzionali ed eurounitarie: il payback costituisce una misura ragionevole e proporzionata di razionalizzazione della spesa sanitaria, qualificabile come contributo solidaristico, e la disciplina contiene gli elementi essenziali richiesti dalla riserva di legge. Non sussiste retroattività lesiva dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano e i suoi criteri fondamentali erano conoscibili dal 2015, prima delle gare e della stipula dei contratti; gli interventi del 2022 hanno reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. La fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4 per cento non lede la posizione dell'impresa e costituisce il livello massimo consentito dal tetto nazionale. Il payback opera esternamente ai contratti e sul fatturato complessivo dell'impresa, senza alterare le gare, le quantità fornite o i prezzi contrattuali. I criteri di calcolo sono stati ritenuti sufficientemente chiari: la spesa è ricavata dalla voce BA0210 del modello CE consolidato regionale e il fatturato è computato al lordo dell'IVA, come previsto dalla legge. Gli eventuali servizi accessori non rientrano nella spesa per dispositivi medici, ma la loro inclusione dipende da un'eventuale errata contabilizzazione degli enti sanitari e non dall'illegittimità dei decreti ministeriali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9 ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«in misura pari all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale»
La disposizione pone a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto regionale, determinata secondo l'incidenza del fatturato di ciascuna impresa sulla spesa complessiva regionale.
art. 9 ter, comma 8, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA»
Il superamento del tetto è calcolato sul fatturato lordo dell'IVA, poiché gli enti del SSN sono considerati consumatori finali e l'imposta costituisce una componente della spesa di acquisto.
art. 9 ter, comma 9 bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
«l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile»
Per le annualità 2015-2018 la norma attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano, sulla base della documentazione contabile e delle linee guida ministeriali.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano del superamento a carico della Regione.
art. 15, comma 13, lett. f), d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012
Ha fissato dal 2014 il tetto nazionale per l'acquisto di dispositivi medici al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo destinato al ripiano del tetto di spesa regionale 2015-2018 e previsto una riduzione dell'importo dovuto dalle aziende, disciplina poi esaminata dalla Corte costituzionale.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Prevede il versamento di una quota ridotta da parte delle aziende e collega l'avvenuto pagamento alla cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali di ripiano.
art. 74 c.p.a.
«nel caso in cui ravvisi […] la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata»
Ha consentito la definizione del giudizio mediante sentenza semplificata, considerata la manifesta infondatezza alla luce della giurisprudenza già formatasi sulla medesima disciplina.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
Ha escluso, con riferimento al payback 2015-2018, la violazione della libertà d'impresa, della riserva di legge, del principio di irretroattività e dell'affidamento.
sentenza Corte costituzionale n. 139/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della limitazione della riduzione al 48 per cento alle sole aziende non coinvolte in controversie, estendendola a tutte le aziende fornitrici.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è contrario ai principi costituzionali di libertà d'impresa, proporzionalità e ragionevolezza, poiché persegue la razionalizzazione della spesa sanitaria e realizza un contributo solidaristico collegato alla tutela della salute e al finanziamento del servizio sanitario.
- La disciplina del payback non viola il principio di irretroattività né il legittimo affidamento quando l'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di concorrere al ripiano era prevista dalla normativa vigente prima delle gare e della stipulazione dei contratti; gli atti successivi che quantificano gli importi rendono operative procedure già delineate senza introdurre ex novo l'obbligazione sostanziale.
- La fissazione del tetto regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard, anche se intervenuta nel 2019 per annualità precedenti e in misura uniforme tra le Regioni, è legittima quando corrisponde al livello massimo del tetto nazionale e non determina un aggravamento della posizione delle imprese rispetto a una diversa fissazione potenzialmente inferiore.
- Il payback opera sulla sfera patrimoniale complessiva del fornitore e non modifica retroattivamente le procedure di gara, le quantità acquistate o i prezzi contrattuali; pertanto, non altera l'esito delle gare né il contenuto dei contratti di fornitura.
- Il calcolo del superamento del tetto può essere effettuato sulla base dei dati della voce BA0210 del modello CE consolidato regionale e il fatturato delle aziende è computato al lordo dell'IVA, quando ciò è espressamente previsto dalla disciplina legislativa; gli eventuali servizi accessori non rientrano nella spesa per dispositivi medici, sicché la loro inclusione dipende da un'errata contabilizzazione concreta, non dall'illegittimità generale dei criteri ministeriali.
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